In questo articolo trovi tutte le informazioni sul processo di Reiscrizione:
Reiscrizione Intermediario Assicurativo sezione A e B del RUI IVASS
Gli Intermediari Assicurativi iscritti nella sezione A (Agente) e B (Broker), cancellati dal RUI, possono essere reiscritti. Resta valido il requisito di professionalità, fondamentale già nella prima iscrizione.
Non devono sostenere la prova di idoneità coloro che:
- sono stati iscritti e cancellati dalla sezione A o B del registro;
- abbiano superato la prova di idoneità indetta dall'IVASS;
- erano iscritti nell'abrogato Albo di Agenti o Broker assicurativi abrogato dalla 1° febbraio 2007.
Prima di richiedere la reiscrizione, la persona fisica deve aver effettuato un Aggiornamento Professionale:
- di almeno 30 ore se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data di cancellazione (Scopri i corsi FIAss);
- pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione (Chiedi maggiori informazioni).
Dopo aver effettuato l'Aggiornamento Professionale, è necessario compilare il modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nella richiesta, insieme al modulo, l'Intermediario deve accertare l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 e di essere in regola con il pagamento dell'imposta del bollo.
RICORDA: ogni messaggio PEC può contenere una sola istanza.
L’intermediario cancellato dal registro per mancato pagamento del contributo di vigilanza o al Fondo di Garanzia può essere reiscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.
L’intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 114 del Codice.
I soggetti cancellati dal registro in seguito al provvedimento sanzionatorio della radiazione di cui all’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice, possono essere reiscritti solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, ivi incluso - per le persone fisiche - il superamento di una nuova prova di idoneità.
Reiscrizione Intermediario Assicurativo sezione C-E-F del RUI
L'intermediario Assicurativo iscritto nella sezione C-E-F del Registro IVASS può essere cancellato e reiscritto su sua richiesta o dell'Intermediario Principale.
L'intermediario assicurativo può essere reiscritto a condizione che abbia effettuato un aggiornamento professionale di:
- di almeno 30 ore se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data di cancellazione (Scopri i corsi FIAss);
- pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione (Scopri il corso FIAss).
L'Intermediario Assicurativo per essere reiscritto deve presentare il modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente, inviato come allegato PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Nella domanda presentata all'IVASS, l'impresa richiedente, attesta che i soggetti da iscrivere nella sezione C abbiano provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.
L’intermediario Sezione F cancellato dal registro per mancato pagamento del contributo di vigilanza può essere reiscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.
L’intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 114 del Codice.
I soggetti cancellati dal registro in seguito al provvedimento sanzionatorio della radiazione di cui all’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice, possono essere reiscritti solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, ivi incluso - per le persone fisiche - il superamento di una nuova prova di idoneità.
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