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Esistono dei casi in cui non è necessaria la Formazione Professionale IVASS 60 ore?

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Esistono dei casi in cui non è necessaria la Formazione IVASS?

Rossana è la responsabile di rete di una compagnia assicurativa e sta organizzando la Formazione Professionale IVASS per i suoi nuovi collaboratori, ma ha un dubbio:

Esistono dei casi in cui i suoi collaboratori non devono svolgere la Formazione Professionale IVASS da 60 ore per l'iscrizione alla sezione E del RUI?

Il nostro staff risponde a questo dubbio, basandosi direttamente sulla FAQ pubblicate dall'IVASS sul sito ufficiale.

Partiamo dal presupposto che la Formazione Professionale IVASS è il requisito professionale fondamentale per poter esercitare l’attività distributiva.

La FAQ 4.1 "In quali casi non è necessaria la preventiva Formazione Iniziale?" dell’IVASS chiarisce che la Formazione non è necessaria per l’iscrizione alla sezione E per coloro che sono già in possesso di questo requisito:

  • chi è iscritto nella sezione A o B del RUI;
  • chi ha superato la prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI, e non ha mai chiesto l’iscrizione nel Registro IVASS.

Solo in questi casi, il soggetto risulta già in possesso delle necessarie capacità professionali e può essere iscritto alla sezione E del RUI senza Formazione Iniziale.

Ricordiamo anche che ai fini della reiscrizione della persona fisica nella sezione E del RUI rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione purché la domanda di reiscrizione sia presentata entro 5 anni dalla cancellazione.

Pertanto, il collaboratore - persona fisica - cancellato può essere reiscritto a condizione di aver effettuato un Aggiornamento Professionale IVASS di almeno 30 ore, se la domanda di reiscrizione è presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione. Dovrà invece effettuare nuovamente un corso di Formazione Professionale IVASS di 60 ore, nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 5 anni dalla cancellazione dal RUI.

Ed infine, non è ovviamente necessaria la Formazione né quindi l’Aggiornamento, se il collaboratore, anche se dipendente, pur operando all’interno di una società di intermediazione (agenzia o società di brokeraggio) non svolge una attività riconducibile alla attività distributiva di prodotti assicurativi, perchè ad esempio svolge esclusivamente attività come contabile o informatico.

Se anche tu come Rossana, sei in dubbio nella scelta del tuo Aggiornamento IVASS per la tua rete, scrivi un'email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (in oggetto CHIEDI A FIAss - con relativo problema).

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