Mara è broker iscritta in sezione B del RUI, sia come società che come persona fisica. Sta valutando l’opportunità di collaborare con un’agenzia monomandataria. La Segreteria Didattica FIAss propone due scenari possibili.
Primo scenario: Collaborazione orizzontale.
Come broker, Mara può firmare un accordo di collaborazione orizzontale con l'Agente. In questo modo, manterrebbe il suo ruolo di broker e inizierebbe a collaborare nell'ambito distributivo.
Secondo scenario: Collaborazione verticale.
Se Mara sceglie di agire come consulente per l'agenzia e quindi lavorare in nome dell'agenzia, dovrà farsi iscrivere dall'Agente in sezione E del RUI. Va ricordato che la qualifica professionale che le permette l'iscrizione in sezione B (il superamento dell'Esame IVASS) non ha scadenza, quindi, in qualunque momento, potrebbe decidere di tornare nella sezione. La contemporanea iscrizione in due sezioni diverse, infatti, non è possibile, quindi è necessario effettuare una scelta di iscrizione. (Qui la guida come effettuare il passaggio di sezione).
Differenza tra collaborazione verticale e orizzontale
La collaborazione verticale si verifica quando il soggetto che entra in contatto con il cliente collabora “per conto” dell’Intermediario principale. Solitamente, questo tipo di collaborazione si riferisce al collaboratore, ossia all’addetto all’intermediazione al di fuori dei locali commerciali di un’agenzia, broker o banca ed è iscritto nella sezione E del RUI.
La collaborazione orizzontale si riferisce alla cooperazione tra Intermediari Assicurativi che sono registrati nelle specifiche sezioni A - B- D del RUI e può essere realizzata:
- da due soggetti iscritti alla stessa sezione del RUI, come ad esempio sezione A con A, sezione B con B (sia persona fisica che società);
- da due soggetti iscritti in sezioni diverse, come il Broker e l’Agente o una banca (sia persona fisica, che società).
Il Provvedimento IVASS n.97/2020 ha ampliato la disciplina della collaborazione orizzontale, che deve essere formalizzata in un accordo scritto tra gli Intermediari che dovrà essere comunicato alle compagnie di assicurazione.
La collaborazione orizzontale in tre punti
- Accordo su obiettivi, ruoli, responsabilità, condivisione dei costi e dei ricavi, e accordi legali;
- Cooperazione di risorse come informazioni, tecnologia, competenze e infrastrutture, che può portare a maggior efficienza e riduzione dei costi;
- Rispetto delle leggi antitrust, evitando pratiche monopolistiche o anticoncorrenziali.
La comunicazione di collaborazione deve essere chiara e deve comprendere la risoluzione dei conflitti. In base a questo principio, gli Intermediari si impegnano a garantire che:
- verranno fornite al cliente tutte le informazioni relative alle remunerazioni prima della sottoscrizione del contratto;
- verranno fornite all’impresa di assicurazione tutte le informazioni sui costi e sugli oneri collegati all’attività di distribuzione;
- verrà inserita negli allegati 4 e 4-bis la corretta informativa circa lo svolgimento dell’attività di distribuzione attraverso una collaborazione di tipo orizzontale, indicando l’identità, la sezione di appartenenza ed il ruolo ricoperto dal singolo intermediario che ha preso parte alla collaborazione.
Come gestire il cliente in una collaborazione orizzontale?
Secondo l'articolo 42 del Regolamento IVASS n.40/2018:
Gli Intermediari Assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
La gestione del cliente può essere:
- Condivisa tra le parti, ciò vuol dire che ogni Intermediario contribuisce alla comunicazione con il cliente, alla risoluzione dei problemi, al supporto post-vendita, ecc;
- Assegnata ad uno specifico Intermediario;
- Divisa in ruoli front-end e back-end. Un Intermediario potrebbe gestire l'interfaccia diretta con il cliente (front-end), mentre l'altro potrebbe concentrarsi sul supporto, sulla logistica o su altri aspetti operativi (back-end).
Il contraente, quindi, dovrà ricevere prima della sottoscrizione del contratto un’informativa contenente:
- L'esatta indicazione dei soggetti coinvolti nell’attività di intermediazione;
- I ruoli svolti da ciascuno;
- I costi dell’attività di distribuzione in caso di collaborazione orizzontale.
Se sei in dubbio, fai come Mara: Chiedi a FIAss!
Se anche tu come Mara, sei in dubbio sulla tua posizione Formativa IVASS o della tua rete, scrivi un'email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (in oggetto CHIEDI A FIAss - con relativo quesito problema).
Ricorda, nell'email di richiesta di consulenza, lascia anche il tuo recapito telefonico, così che la Segreteria possa contattarti al più presto.
Sei sei in dubbio: Chiedi a FIAss!
Leggi anche su questo argomento:
È possibile essere contemporaneamente un dipendete pubblico e un Broker Assicurativo?
Passaggio sezione A del RUI a sezione E: come fare?
Quando pagare la Tassa di Concessione Governativa?