Le assicurazioni di cui all’art. 2, comma 3, del CAP in cui la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro.
Le assicurazioni di cui all’art. 2, comma 3, del CAP in cui la compagnia, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro.