Sta circolando una bozza di Decreto che disciplina la creazione di un nuovo organismo che dovrà sostituire il RUI- Registro Unico degli Intermediari Assicurativi: ORIA, l’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio. Scopri in questo articolo cosa potrebbe succedere se il decreto venisse approvato.
ORIA: cos’è e quali sono le sue funzioni?
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Secondo la bozza di Decreto, l’ORIA sostituirà in tutto e per tutto il RUI, esercitando le funzioni e le competenze in materia di tenuta e gestione dal RUI e dei connessi elenchi, promuovendo la diffusione dei principi di correttezza e diligenza presso gli Intermediari iscritti e svolgendo ogni altra attività strumentale o accessoria utile all’esercizio di queste funzioni.
L’ORIA, infatti, viene definito come un ente avente personalità giuridica di diritto privato, “dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.”
L’ORIA, o chiamato anche Organismo, avrà queste funzioni:
a) cura la formazione e la gestione del registro e dell’elenco annesso degli intermediari comunitari, garantendone l’accesso pubblico;
b) verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione;
d) provvede all’iscrizione, cancellazione e reiscrizione;
e) cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta del registro;
f) stabilisce le modalità di erogazione dei corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale nelle materie individuate dall’IVASS;
g) indice la Prova di Idoneità per l’iscrizione nel registro e ne gestisce lo svolgimento (Esame IVASS);
h) compie indagini statistiche ed economiche in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
i) rilascia, a richiesta motivata dell’impresa di assicurazione o riassicurazione o dell’Intermediario interessato, un’attestazione di iscrizione nel registro;
j) scambia informazioni e tiene i rapporti con gli Organismi e le Autorità competenti nazionali, comunitarie o di Stati terzi che gestiscono analoghi registri;
k) pubblica annualmente una relazione sull’attività svolta;
l) redige un codice deontologico a cui si attengono gli iscritti al registro, soggetto all’approvazione dell’IVASS;
m) provvede alla riscossione a favore dell’IVASS dei contributi dovuti dagli Intermediari iscritti.
ORIA: cosa disciplinerà il decreto?
Nella bozza di Decreto, sono inoltre disciplinate:
- il procedimento di nomina dei componenti dell’Organismo nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà;
- il passaggio all’Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all’IVASS;
- le modalità attraverso le quali l’Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel RUI;
- la vigilanza dell’IVASS sull’Organismo.
ORIA: la vigilanza dell’IVASS
L’IVASS, secondo la bozza, vigilerà sull’Organismo, con la finalità di verificare l’adeguatezza della governance e della struttura organizzativa, delle procedure interne adottate e delle infrastrutture tecnologiche. L’IVASS dovrà vigilare su efficacia ed efficienza dell’attività svolta anche in relazione ai presidi adottati per assicurare l’equilibrio della situazione finanziaria e di bilancio.
Il regime transitorio: come organizzare il passaggio dal RUI all’ORIA?
I termini sono riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione dell’Organismo.
Secondo la bozza, l’IVASS dovrà individuare le modalità e i tempi di passaggio, entro 180 giorni dall’entrata in vigore di questo Regolamento.
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