Il Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 ha profondamente modificato il sistema sanzionatorio applicabile nel settore assicurativo, introducendo un unico procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza IVASS.
Regolamento IVASS n.39/2018: cosa cambia nel sistema sanzionatorio
Questa normativa ha razionalizzato e semplificato l’apparato sanzionatorio precedentemente previsto, offrendo un modello più organico, trasparente ed efficace.
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Superamento del doppio binario: verso un’unica procedura sanzionatoria
Il Regolamento ha eliminato la precedente distinzione tra sanzioni pecuniarie e disciplinari, sostituendola con un unico procedimento sanzionatorio, qualificato come “sanzioni amministrative”.
La competenza istruttoria è stata affidata a un organo interno all’IVASS: il Collegio di Garanzia, che cura la fase preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento.
Introduzione di sanzioni non pecuniarie
Oltre alle classiche sanzioni economiche, il nuovo impianto normativo prevede anche misure di carattere non pecuniario, tra cui:
- Interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni all’interno delle imprese o degli intermediari;
- Ordine di cessazione della condotta illecita, quale sanzione amministrativa alternativa.
Queste misure hanno una funzione prevalentemente correttiva e sono pensate per incidere direttamente sul comportamento futuro del soggetto sanzionato.
Criteri di graduazione delle sanzioni
Il Regolamento introduce nuovi criteri di graduazione della sanzione, che devono essere valutati caso per caso e che rispondono a tre finalità principali:
- Afflittiva, nei confronti dei soggetti responsabili della violazione;
- Correttiva, in relazione alla lesione dello specifico interesse tutelato;
- Preventiva, sia in chiave generale che specifica.
Responsabilità diretta delle persone fisiche
Una delle novità più rilevanti è l’estensione della responsabilità sanzionatoria alle persone fisiche. Oltre alle imprese, possono essere sanzionati direttamente anche:
- Dirigenti, amministratori e sindaci delle imprese di assicurazione;
- Collaboratori e altri soggetti inseriti nell’organizzazione dell’intermediario o della società di intermediazione.
La responsabilità si attiva quando la violazione deriva dall’inadempimento di obblighi direttamente attribuibili al soggetto, o al suo organo di appartenenza.
Rilevanza dell’infrazione: quando si apre il procedimento
Il Regolamento stabilisce che l’avvio del procedimento sanzionatorio può avvenire solo in presenza di una violazione rilevante.
L’articolo 11 definisce i principali criteri di rilevanza, tra cui:
- La possibilità che la violazione generi rischi legali o reputazionali significativi;
- Il carattere sistematico o diffuso del comportamento;
- L’impatto sulla tutela degli assicurati o dei beneficiari delle prestazioni assicurative;
- La compromissione della trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti;
- La lesione del principio di sana e prudente gestione dell’impresa.
Contestazione unificata di violazioni plurime
Per garantire maggiore efficienza e proporzionalità nella gestione delle violazioni, è prevista la possibilità di un accertamento unitario di più infrazioni della medesima natura, commesse entro un arco temporale massimo di 12 mesi, che possono essere contestate con un unico atto sanzionatorio.
Struttura del Regolamento IVASS n.39/2018
Il Regolamento è composto da 10 capi, ognuno dei quali descrive una fase del procedimento sanzionatorio:
- Capo I – Disposizioni di carattere generale
Oggetto, ambito di applicazione e principi generali del procedimento. - Capo II – Fase preliminare del procedimento
Avvio d’ufficio e attività istruttorie preliminari. - Capo III – Avvio della procedura
Comunicazione formale dell’apertura del procedimento e soggetti interessati. - Capo IV – Partecipazione al procedimento
Diritto di difesa, contraddittorio, presentazione di memorie. - Capo V – Fase istruttoria del procedimento
Attività di acquisizione prove e valutazione tecnica. - Capo VI – Fase decisoria del procedimento
Adozione del provvedimento finale sanzionatorio. - Capo VII – Notifica, pubblicazione e impugnazione
Modalità di comunicazione e possibilità di ricorso. - Capo VIII – Accesso agli atti
Diritto di accesso dei soggetti interessati al fascicolo istruttorio. - Capo IX – Pagamento della sanzione
Termini, modalità e riduzioni applicabili. - Capo X – Disposizioni finali
Clausole transitorie e coordinamento con altre normative.
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