Chi è tenuto all’Aggiornamento in caso di immissioni di nuovi prodotti?

L’obbligo di Aggiornamento Professionale in caso di immissione sul mercato di nuovi prodotti assicurativi riguarda esclusivamente la rete distributiva diretta dell’impresa di assicurazione. Vediamo cosa significa, a chi si applica e perché è fondamentale non fare confusione.

L’obbligo normativo: cosa dice l’IVASS?

L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – chiarisce il tema attraverso la FAQ n.2.1, dove dedica un intero paragrafo all’aggiornamento formativo richiesto in caso di lancio di nuovi prodotti.

L’obbligo formativo grava sull’impresa di assicurazione, che deve garantire adeguata formazione a tutta la propria rete distributiva diretta, composta da:

  • Intermediari assicurativi iscritti al RUI nelle sezioni A, D, F;
  • Addetti all’attività di distribuzione nella sezione E, operanti all’interno dei locali dell’intermediario;
  • Intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;
  • Addetti ai call center;
  • Produttori diretti, ovvero iscritti nella sezione C del RUI.

In questi casi, l’impresa è obbligata a fornire aggiornamento tempestivo e documentabile ogni volta che viene introdotto un nuovo prodotto assicurativo sul mercato.

Cosa prevede la normativa per i Broker assicurativi?

Per gli Intermediari iscritti nella sezione B del RUI (Broker), l’obbligo è più circoscritto: non devono necessariamente aggiornarsi su tutti i nuovi prodotti immessi sul mercato, ma solo su quelli che effettivamente intermediano.

Come chiarisce l’IVASS, anche i Broker “sono comunque tenuti a curare l’aggiornamento sotto il profilo della conoscenza delle nuove tipologie contrattuali che si diffondono nel mercato, al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo”.

Chi sono i distributori e cos’è l’attività distributiva?

Secondo la normativa, l’attività distributiva comprende tutte le operazioni legate alla presentazione, proposta, consulenza e gestione dei contratti assicurativi.

Soggetti coinvolti:

  • Le imprese di assicurazione, quando distribuiscono direttamente (es. tramite dipendenti, siti web o call center);
  • Gli intermediari assicurativi, che distribuiscono prodotti su mandato di una o più compagnie;
  • Altri soggetti abilitati: banche, Poste Italiane, intermediari finanziari;
  • Anche i comparatori online, quando permettono di scegliere tra diverse offerte assicurative, rientrano in questa definizione.

Differenza tra rete distributiva diretta e indiretta

La rete distributiva diretta comprende tutti i soggetti legati direttamente all’impresa di assicurazione:

  • Personale interno dell’impresa (inclusi call center);
  • Intermediari sezioni A, D, F;
  • Produttori diretti (Sezione C del RUI).

In questo caso, l’impresa è responsabile dell’aggiornamento formativo.

La rete distributiva indiretta comprende gli intermediari autonomi, che pur distribuendo prodotti di una compagnia, non ne fanno parte:

  • Intermediari iscritti nella sezione B del RUI (Broker);
  • Collaboratori in sezione E, legati a intermediari principali.

In questo caso, l’obbligo formativo ricade sull’Intermediario, non sull’impresa.

Requisiti per l’attività di distribuzione

Per svolgere attività distributiva è necessario possedere determinati requisiti di accesso.

Per persone fisiche:

  • Titolo di studio: diploma di scuola media superiore;
  • Requisiti di onorabilità (assenza di condanne);
  • Polizza di Responsabilità Civile Professionale.

Per le imprese di assicurazione:

  • Requisiti patrimoniali minimi;
  • Forma giuridica conforme alla normativa IVASS;
  • Sistema di governance e controllo interno adeguato.

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Aggiornamento IVASS: i contenuti minimi

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