Con l’emanazione del Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026, l’IVASS ha riorganizzato l’Attestato di rischio, adeguandosi al modello europeo.
Il Regolamento entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
L’obiettivo è rendere il documento più omogeneo a livello continentale, facilitando la portabilità della storia assicurativa, senza però rinunciare alle informazioni che il mercato italiano utilizza per la corretta profilazione tariffaria.
Il nuovo Attestato di rischio e la “Sezione F”
Il Regolamento recepisce il Regolamento di esecuzione (Unione Europea) 2024/1855, introducendo un modello unico europeo dell’attestazione. Tuttavia, poiché il sistema Bonus/Malus e le logiche tariffarie italiane richiedono informazioni ulteriori rispetto allo standard europeo, il Regolamento IVASS istituisce una specifica “Sezione F”, dedicata alle informazioni aggiuntive.
In questa sezione, le compagnie sono obbligate a riportare dati cruciali per la corretta profilazione del rischio, tra cui:
- Identificazione Univoca – Inserimento del Codice IUR (Identificativo Univoco del Rischio) e del Codice Fiscale/Partita IVA per risolvere problematiche di omonimia;
- Dettaglio Sinistralità – Una tabella analitica degli ultimi 5 anni che distingue i sinistri pagati con responsabilità principale da quelli paritaria, specificando ulteriormente la tipologia di danno (Cose, Persone o Misti);
- Storia Amministrativa – L’indicazione di eventuali franchigie richieste e non corrisposte e la Forma Tariffaria applicata;
- Tracciamento “Legge Bersani” – Viene reso obbligatorio indicare se il contratto è stato stipulato usufruendo dei benefici della “Legge Bersani”, un dato che dovrà essere mantenuto anche negli attestati successivi.
La Classe di Conversione Universale (CU): continuità operativa
Il Regolamento IVASS n.58/2026 sostituisce il precedente Provvedimento n. 72/2018 (in scadenza a luglio 2025), preservandone la sostanza per evitare shock di mercato.
Viene confermato il meccanismo della Classe di Conversione Universale (CU) come parametro standard per la confrontabilità delle offerte.
- Il Regolamento IVASS conferma la matrice di evoluzione della classe.
- La classe d’ingresso per veicoli di prima immatricolazione o voltura resta fissata alla CU 14;
- Il monitoraggio della sinistralità si chiude 60 giorni prima della scadenza contrattuale, garantendo tempi tecnici adeguati all’emissione dell’attestato.
La portabilità della storia assicurativa
Un aspetto centrale del Regolamento IVASS è la codifica delle “Regole Specifiche” che tutelano il patrimonio di merito dell’assicurato in casistiche complesse, garantendo la portabilità della classe CU.
Cosa significa per i distributori assicurativi
Per chi lavora nella distribuzione, il nuovo impianto sposta l’attenzione su due aspetti.
Il primo è la lettura accurata della Sezione F, perché contiene dati che incidono direttamente sull’identificazione del rischio, sulla ricostruzione della sinistrosità e sull’eventuale tracciamento di fattispecie che devono rimanere visibili negli anni.
Il secondo è la gestione delle casistiche di portabilità: leasing, noleggio, successioni e trasferimenti richiedono verifiche puntuali sui requisiti, perché il riconoscimento della classe non è un automatismo, ma un diritto che si esercita entro regole precise.
Leggi anche:
Regolamento DORA: cosa cambia e a chi è rivolto
Tagliando di assicurazione: cosa cambia con il Regolamento IVASS n.56/2025?
Le novità del RUI, introdotte dal Regolamento IVASS n.40/2018