Ivana è una dipendente pubblico a tempo pieno e chiede se sia possibile svolgere contemporaneamente il proprio lavoro nella Pubblica Amministrazione e l’attività di Intermediario Assicurativo.
La domanda è molto frequente, soprattutto tra chi sta valutando di iscriversi nel RUI, il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
La risposta, però, non è uguale per tutti: dipende dal tipo di rapporto di lavoro pubblico.
Dipendente pubblico e RUI: cosa prevede la normativa IVASS
Un dipendente pubblico può essere iscritto in Sezione E del RUI IVASS solo se il rapporto di lavoro è part-time pari o inferiore al 50% dell’orario previsto per il tempo pieno.
Il riferimento principale è il Regolamento IVASS n. 40/2018, che disciplina l’accesso e l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
L’articolo 22, comma 1, lettera b), prevede un divieto chiaro: non possono essere iscritti in Sezione E i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno, oppure con rapporto a tempo parziale quando l’orario supera la metà dell’orario previsto per il tempo pieno.
Cosa succede in caso di aspettativa?
Durante un eventuale periodo di aspettativa, anche non retribuita e non contributiva, l’incompatibilità legata al rapporto di lavoro a tempo pieno permane.
L’aspettativa sospende temporaneamente la prestazione lavorativa, ma non risolve il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
Di conseguenza, se il dipendente pubblico è assunto a tempo pieno, il solo fatto di essere in aspettativa non rende possibile l’iscrizione al RUI.
Tabella di sintesi — compatibilità pubblico impiego e Sezione E RUI
| Inquadramento | Iscrizione Sezione E | Condizioni |
|---|---|---|
| Tempo pieno (full-time) | ❌ No | Incompatibilità assoluta — Art. 22 Regolamento IVASS n. 40/2018. |
| Part-time superiore al 50% | ❌ No | L’orario supera la metà del tempo pieno: l’iscrizione è vietata. |
| Part-time pari o inferiore al 50% | ✅ Sì, con riserva | Richiede il rispetto dei requisiti RUI e la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza — Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001. |
| Aspettativa da rapporto full-time | ❌ No | Il rapporto è sospeso, ma resta in essere: l’incompatibilità permane. |
La risposta della Segreteria Didattica FIAss
Nel caso di Ivana, la risposta è questa:
L’iscrizione può essere valutata solo se il rapporto di lavoro pubblico è part-time pari o inferiore al 50% dell’orario previsto per il tempo pieno e se l’Amministrazione di appartenenza autorizza lo svolgimento dell’attività.
Durante un eventuale periodo di aspettativa, anche non retribuita e non contributiva, l’incompatibilità legata al tempo pieno permane, perché il rapporto di lavoro pubblico resta giuridicamente in essere.
Se sei in dubbio, fai come Ivana: Chiedi a FIAss!
Se anche tu come Ivana, hai dubbi sull’organizzazione della Formazione IVASS per te o per la tua rete, oppure su aspetti legati all’iscrizione, reiscrizione o cancellazione dal RUI, scrivi a info@fiass.it (oggetto: CHIEDI A FIAss – specificando la tua richiesta).
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