Desideri diventare un Intermediario Assicurativo sezione E del RUI? Vuoi ampliare la tua rete e iscrivere nuovi collaboratori? In questo articolo tutte le informazioni su:
- Chi sono gli intermediari iscritti in sezione E;
- Formazione Professionale IVASS;
- Modalità e Requisiti di iscrizione;
- Obbligo di Aggiornamento Professionale IVASS;
- Interruzione rapporto di collaborazione;
- Passaggio di sezione;
- Reiscrizione.
Chi sono gli Intermediari iscritti in sezione E?
Sono coloro che operano per conto di uno o più Intermediari Principali, sezione A, B, D del RUI, in particolare, si tratta degli:
- Addetti all’attività di distribuzione all’esterno dei locali dell’Intermediario principale per conto del quale operano;
- Dipendenti addetti all’attività di distribuzione operanti anche al di fuori dei locali commerciali dell’Intermediario principale;
- Intermediari a titolo accessorio che svolgono attività distributiva quali collaboratori operanti fuori dai locali commerciali di un Intermediario principale.
È importante, quindi, ricordare che il collaboratore non può operare autonomamente e di conseguenza non può iscriversi al RUI senza una apposita richiesta che deve provenire da parte dell’Intermediario principale che richieda la sua collaborazione.
Ricordiamo, inoltre, che coloro che svolgono attività solo ed esclusivamente all’interno dei locali devono dotarsi del certificato di adempimento degli obblighi formativi delle 60 ore. Una volta ottenuto il certificato possono iniziare a svolgere attività distributiva, senza necessità di iscrizione al RUI.
Scopri il corso Formazione Professionale IVASS 60 ore – Test Aula
Sezione E del RUI: Formazione Professionale
Il Regolamento IVASS n.40/2018 sancisce che per iscriversi in sezione E è necessario effettuare un corso di Formazione Professionale IVASS da 60 ore.
Nell’articolo 95 dello stesso regolamento si specifica che la Formazione Professionale IVASS deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico – operative e di comunicazione con la clientela.
La costruzione dei contenuti deve rispettare le aree tematiche dell’allegato 6 del Regolamento IVASS n°40/18.
Solo dopo aver superato il Test di Verifica finale delle conoscenze e aver ottenuto l’Attestato Formativo IVASS è possibile essere iscritti in sezione.
Scopri il corso Formazione Professionale IVASS 60 ore – Test Aula
Modalità e Requisiti di iscrizione alla sezione E
La richiesta di iscrizione deve essere presentata dall’Intermediario principale, mediante il nuovo portale RUI,
Qui la procedura per iscriversi in sezione E tramite il nuovo portale
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS è necessario includere anche la documentazione che attesti il pagamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00.
Guida Tassa di Concessione Governativa
Requisiti di iscrizione per le Persone Fisiche:
- Godimento dei diritti civili;
- Possesso dei requisiti di onorabilità;
- Conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
- Non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi;
- Non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno
- Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio estero equipollente.Gli Intermediari iscritti nel Registro alla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.97/2020 continuano ad operare senza obbligo di conformarsi.
Requisiti di iscrizione per le Società:
- Sede legale in Italia;
- Non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
- Non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
- Avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E del registro.
Obbligo di Aggiornamento Professionale IVASS per la sezione E del RUI
Tutti gli Intermediari iscritti nelle diverse sezioni del RUI sono obbligati a eseguire le 30 ore di Aggiornamento Professionale IVASS, con cadenza annuale. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
L’aggiornamento è svolto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
I corsi di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante l’Attestato Formativo IVASS.
Come interrompere il rapporto di collaborazione con un Intermediario sezione E?
Se l’Intermediario principale (sezione A, B, D del RUI) desidera interrompere i rapporti di collaborazione con l’Intermediario sezione deve fare richiesta tramite il nuovo portale RUI, qui la guida con le regole generali.
Come effettuare il passaggio di sezione?
Per effettuare il passaggio di sezione alla sezione A o B del RUI è necessario prima superare l’Esame IVASS. Cos’è l’Esame IVASS 2024
Dopo aver superato la prova, è possibile presentare domanda mediante il nuovo portale RUI, qui la guida con le regole generali.
Reiscrizione nel RUI sezione E
Ai fini della reiscrizione la persona fisica che desidera iscriversi nuovamente nella sezione E deve attenersi ai requisiti di professionalità, per cui:
- Entro i 5 anni dalla cancellazione è necessario il solo aggiornamento professionale di 30 ore IVASS;
- Passati i 5 anni dalla cancellazione dovrà effettuare l’aggiornamento professionale da 60 ore IVASS.
Effettuate le ore di aggiornamento, l’Intermediario Principale (sezione A, B, D del RUI) deve presentare la domanda di iscrizione all’IVASS tramite il nuovo portale RUI, qui la guida con le regole generali
L’Intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti. La persona fisica cancellata dal registro per radiazione può essere reiscritta solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, ivi inclusa la ripetizione della formazione iniziale.
L’intermediario cancellato può essere reiscritto su istanza dell’intermediario iscritto nella sezione A, B, D tramite il nuovo portale RUI, qui la guida con le regole generali