Il 12 ottobre 2026 l’IVASS ha pubblicato il provvedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro Unico degli Intermediari (RUI) dei soggetti inoperativi da oltre tre anni. Il provvedimento chiude un procedimento avviato a settembre e riguarda gli iscritti che non hanno esercitato l’attività, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre anni.
Per chi è coinvolto, o per chi gestisce una rete, è utile capire tre aspetti: su quale base avviene la cancellazione, quali termini ci sono per contestarla e a quali condizioni si può tornare iscritti.
Perchè l’IVASS cancella gli Intermediari inoperativi
La cancellazione d’ufficio si fonda sull’art. 113, comma 1, lettera c), del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e sull’art. 30, comma 1, lettera c), del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Il presupposto indicato nel provvedimento è il “mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni”. Lo stato di inoperatività è disciplinato dall’art. 4, comma 3, dello stesso Regolamento.
L’IVASS ha utilizzato la comunicazione in forma massiva prevista dall’art. 21-bis della Legge 241/1990: non sono quindi previste comunicazioni individuali via PEC. Il provvedimento e l’avviso sono pubblicati sul sito dell’Istituto, nella sezione dedicata a imprese e intermediari.
Le tappe del procedimento
| Fase | Data | Riferimento |
|---|---|---|
| Avvio del procedimento | 14 settembre 2026 | Nota prot. 0204867/26 |
| Termine per le osservazioni | 1° ottobre 2026 | Nessuna osservazione pervenuta, secondo il provvedimento |
| Pubblicazione del provvedimento | 12 ottobre 2026 | Prot. 0225844/26 |
| Ricorso al TAR Lazio | entro l’11 dicembre 2026 | “entro sessanta giorni” dalla pubblicazione |
| Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica | entro il 9 febbraio 2027 | “entro centoventi giorni” dalla pubblicazione |
Le date dei ricorsi sono calcolate dal 12 ottobre 2026, data di pubblicazione indicata dall’IVASS. Il calcolo esatto dei termini processuali va verificato con il proprio consulente legale.
Come verificare la propria posizione
Il provvedimento rinvia ai nominativi dei soggetti in stato di inoperatività.
Chi ha dubbi sulla propria iscrizione può consultare il RUI sul sito IVASS e i documenti pubblicati con l’avviso del 12 ottobre. Per chi gestisce una rete, è un buon momento per controllare lo stato di iscrizione dei collaboratori, in particolare di quelli che non operano da tempo.
Reiscrizione al RUI: le condizioni
La cancellazione non è definitiva. Il provvedimento precisa che la reiscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 114 del Codice delle Assicurazioni Private e degli artt. 31 e 32 del Regolamento IVASS n. 40/2018.
L’interessato deve provare di aver:
- Versato il Contributo di Vigilanza;
- Assolto gli obblighi di Aggiornamento Professionale IVASS;
- Pagato la Tassa di Concessione Governativa.
Per l’Aggiornamento Professionale, l’art. 31 del Regolamento 40/2018 prevede che chi presenta la domanda di reiscrizione nello stesso anno della cancellazione o nell’anno successivo svolga 30 ore di aggiornamento.
Leggi la guida alla reiscrizione al RUI →
Per il Contributo di Vigilanza, l’IVASS ha definito la misura per il 2026: trovi tutti i dettagli nel nostro articolo sul Contributo di Vigilanza 2026.
Cosa fare adesso
- Verifica la tua posizione, o quella dei collaboratori della tua rete, sul RUI online.
- Controlla di aver completato l’Aggiornamento Professionale richiesto e di averne la documentazione. Scopri quale documentazione conservare →
- Pianifica il versamento del contributo di vigilanza 2026.
- Se ritieni la cancellazione non corretta, valuta con un legale i termini di ricorso.
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