La Sezione E del RUI IVASS è dedicata ai collaboratori degli Intermediari Assicurativi, spesso indicati anche come subagenti assicurativi o collaboratori di rete.
Per l’iscrizione servono tre elementi fondamentali:
- il completamento della Formazione Professionale IVASS da 60 ore;
- il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa;
- un Intermediario principale che presenti la domanda tramite il portale RUI.
Il collaboratore, infatti, non può iscriversi autonomamente nel Registro. La richiesta deve essere presentata dall’Intermediario principale che intende avvalersi della sua collaborazione.
Indice articolo:
- Chi sono gli Intermediari iscritti in sezione E;
- Differenza all’interno dei locali e all’esterno dei locali;
- Formazione Professionale IVASS 60 ore;
- Chi iscrive il collaboratore nel RUI?
- Requisiti di iscrizione Sezione E;
- Obbligo di Aggiornamento Professionale IVASS 30 ore;
- Interruzione rapporto di collaborazione;
- Passaggio di sezione;
- Reiscrizione.
Sezione E del RUI: chi sono?
Sono iscritti nella Sezione E del RUI i soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa per conto di uno o più Intermediari principali iscritti nelle Sezioni A, B, D o F del Registro, oppure inseriti nell’Elenco annesso:
- Addetti all’attività di distribuzione all’esterno dei locali dell’Intermediario principale per conto del quale operano;
- Dipendenti addetti all’attività di distribuzione operanti anche al di fuori dei locali commerciali dell’Intermediario principale;
- Intermediari a titolo accessorio che svolgono attività distributiva quali collaboratori operanti fuori dai locali commerciali di un Intermediario principale.
Un punto deve essere chiaro: il collaboratore di Sezione E non può operare in autonomia e non può richiedere l’iscrizione nel RUI in prima persona.
La domanda deve essere presentata esclusivamente dall’Intermediario principale che intende avvalersi della sua collaborazione.
Sezione E e attività all’interno dei locali: differenze
Non tutti i soggetti che collaborano con un Intermediario devono essere iscritti nella Sezione E del RUI.
La distinzione principale riguarda il luogo in cui viene svolta l’attività distributiva.
Se il collaboratore svolge attività fuori dai locali dell’Intermediario principale, è necessaria l’iscrizione nella Sezione E.
Se invece l’attività viene svolta solo all’interno dei locali dell’Intermediario, non è richiesta l’iscrizione nella Sezione E.
In questo caso, resta comunque necessario rispettare gli obblighi di Formazione Professionale previsti dalla normativa IVASS.
Quindi, in sintesi:
| Dove viene svolta l’attività | Iscrizione in Sezione E | Obbligo formativo |
|---|---|---|
| Fuori dai locali dell’Intermediario principale | Sì, è richiesta l’iscrizione in Sezione E | Formazione Professionale IVASS secondo la normativa vigente |
| Solo all’interno dei locali dell’intermediario | No, non è richiesta l’iscrizione in Sezione E | Resta obbligatoria la formazione prevista dalle regole IVASS |
Formazione Professionale IVASS 60 ore per la sezione E
Per l’iscrizione nella Sezione E del RUI è necessario aver completato la Formazione Professionale IVASS da 60 ore.
Il Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che il corso di Formazione Professionale iniziale abbia una durata di almeno 60 ore e sia completato nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di iscrizione.
Come previsto dall’articolo 88 dello stesso Regolamento, il percorso deve consentire il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, capacità e competenze tecnico-operative, oltre a un’efficace e corretta comunicazione con la clientela.
Il percorso formativo deve inoltre rispettare le aree tematiche previste dall’Allegato 6 del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Al termine delle 60 ore, l’aspirante collaboratore deve sostenere un test finale di verifica delle conoscenze. A differenza dei test previsti per l’Aggiornamento Professionale IVASS, il test finale della Formazione Professionale deve essere svolto in aula.
Chi presenta la domanda di iscrizione nella Sezione E?
La domanda di iscrizione nella Sezione E non viene presentata direttamente dal collaboratore.
Solo dopo il completamento della Formazione Professionale IVASS e il conseguimento dell’attestato formativo, l’Intermediario principale può procedere con la richiesta di iscrizione tramite il portale RUI IVASS online.
Questo significa che il collaboratore deve prima completare il percorso formativo e raccogliere la documentazione richiesta; successivamente, sarà l’Intermediario principale a trasmettere la domanda.
Come iscrivere un collaboratore con il portale RUI IVASS online?
Requisiti di iscrizione alla sezione E RUI IVASS
Per iscrivere un collaboratore nella Sezione E del RUI è necessario verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa IVASS.
I requisiti cambiano a seconda che l’iscrizione riguardi una persona fisica o una società.
Requisiti di iscrizione per le persone fisiche:
- Godimento dei diritti civili;
- Possesso dei requisiti di onorabilità;
- Conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
- Non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi;
- Non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno
- Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio estero equipollente.Gli Intermediari iscritti nel Registro alla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.97/2020 continuano ad operare senza obbligo di conformarsi.
Requisiti di iscrizione per le Società:
- Sede legale in Italia;
- Non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
- Non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
- Avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E del registro.
Gli Intermediari Assicurativi che richiedono l’iscrizione dei collaboratori in Sezione E possono verificare i requisiti di onorabilità tramite dichiarazioni sostitutive, redatte secondo il D.P.R. n. 445/2000.
Aggiornamento Professionale IVASS per la sezione E
Dopo l’iscrizione nel RUI, il collaboratore iscritto nella Sezione E è tenuto a svolgere l’Aggiornamento Professionale IVASS.
L’Aggiornamento ha cadenza annuale e consiste in 30 ore di formazione, finalizzate all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità professionali.
L’obbligo di Aggiornamento Professionale IVASS 30 ore decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel RUI o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
Al termine dei corsi di Aggiornamento è previsto un test di verifica delle conoscenze acquisite. In caso di esito positivo, viene rilasciato l’Attestato Formativo IVASS (Leggi quale caratteristiche dovrebbe avere un Certificato IVASS per essere compliant).
Gli Attestati devono essere conservati per il periodo previsto dalla normativa e devono essere disponibili in caso di controlli o verifiche.
Come effettuare il passaggio di sezione della sezione E alla sezione A o B?
Se sei un collaboratore iscritto in Sezione E e desideri compiere diventare un Agente (Sezione A) o un Broker (Sezione B), la normativa IVASS prevede una procedura di passaggio diretto che non richiede la preventiva cancellazione dal RUI, a condizione di possedere i requisiti previsti.
Ecco i passaggi fondamentali da seguire:
- Il superamento dell’Esame IVASS.
Poiché l’iscrizione in Sezione E richiede solo una formazione iniziale da 60 ore, per poter passare alle sezioni A o B è obbligatorio sostenere e superare la prova di idoneità (Esame IVASS) indetta annualmente dall’Istituto. (Leggi qui per approfondire – Cos’è l’Esame IVASS)
Se superi l’Esame IVASS solo per la materia assicurativa (e non riassicurativa), il passaggio sarà consentito esclusivamente per l’attività assicurativa. - La comunicazione di interruzione del rapporto.
Prima della presentazione della domanda di passaggio, l’Intermediario principale per conto del quale il collaboratore ha operato deve comunicare l’interruzione del rapporto di collaborazione tramite il portale RUI.
Questo passaggio è necessario perché la posizione del collaboratore nel Registro deve essere aggiornata prima della nuova iscrizione in altra sezione. - La presentazione della domanda online.
Dopo l’interruzione del rapporto, il collaboratore può accedere al portale RUI tramite SPID, CIE o CNS e compilare la richiesta di passaggio di sezione. I dati anagrafici già presenti nel sistema risultano normalmente precompilati, in quanto recuperati dallo storico del Registro. - I costi.
La domanda di passaggio è soggetta all’imposta di bollo, pari a 16,00 euro.
In caso di passaggio da una sezione all’altra del RUI, non deve essere pagata nuovamente la Tassa di Concessione Governativa di 168,00 euro, in quanto tale tributo è dovuto in occasione del primo accesso al Registro e non per i successivi passaggi di sezione. - Attivazione della Polizza RC Professionale e/o del Fondo Di garanzia.
Per risultare operativo nelle Sezioni A o B, l’intermediario deve dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa. In particolare:- per la Sezione A è necessaria la copertura di Responsabilità Civile Professionale conforme ai massimali di legge (Scopri i massimali della Polizza di Responsabilità Civile degli Intermediari Assicurativi);
- per la Sezione B è richiesta la copertura di Responsabilità Civile Professionale e, nei casi previsti, l’adesione al Fondo di garanzia ( Scopri di più sul Fondo )
Come interrompere il rapporto di collaborazione con un Intermediario sezione E?
Se l’Intermediario Principale (iscritto nelle sezioni A, B, D, F o nell’Elenco Annesso) decide di interrompere i rapporti di collaborazione con un addetto o collaboratore iscritto in Sezione E del RUI, è tenuto a effettuarne formale comunicazione all’IVASS.
- L’obbligo e la scadenza per l’Intermediario Principale.
L’Intermediario principale deve inviare la comunicazione di interruzione del rapporto entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data dell’effettiva cessazione.
La richiesta deve essere presentata esclusivamente per via telematica, accedendo tramite SPID, CIE o CNS al portale web del RUI. - La procedura di tutela per il Collaboratore.
Se l’Intermediario principale non provvede alla comunicazione entro il termine previsto, il collaboratore rischia di rimanere collegato, nel Registro, al precedente rapporto di collaborazione.
In questo caso, il collaboratore può tutelarsi inviando direttamente all’IVASS la dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione, utilizzando il modulo disponibile sul sito ufficiale dell’Istituto.La trasmissione può avvenire: tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale dell’IVASS (ivass@pec.ivass.it, o ai canali dedicati alla vigilanza sulla condotta di mercato) o in forma cartacea mezzo posta.
Se, a seguito dell’interruzione, il collaboratore non risulta avere altri rapporti di collaborazione attivi con intermediari iscritti nel RUI, IVASS può procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro.
Reiscrizione nel RUI sezione E
La reiscrizione nella Sezione E è possibile per i soggetti cancellati dal RUI, ma occorre verificare da quanto tempo è avvenuta la cancellazione.
In linea generale:
- Se la cancellazione è avvenuta da meno di 5 anni, è richiesto l’Aggiornamento professionale IVASS di 30 ore;
- Se la cancellazione è avvenuta da oltre 5 anni, è necessario svolgere nuovamente la Formazione Professionale IVASS da 60 ore.
Dopo aver assolto l’obbligo formativo richiesto, l’Intermediario principale può presentare la domanda di reiscrizione tramite il portale RUI IVASS.