Ci sono dei casi in cui gli Intermediari Assicurativi sono sollevati, temporaneamente, dall'obbligo di Aggiornamento Professionale IVASS.
Chi sono gli Intermediari Assicurativi sospesi dall'obbligo di Aggiornamento Professionale?
È specificato nell'articolo 89 del Regolamento IVASS 40/2018:
- gli Intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro IVASS, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite
- i soggetti impediti da:
- gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
3. gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.
Per riprendere l’attività assicurativa, l’Intermediario Assicurativo deve assolvere gli obblighi di Aggiornamento Professionale IVASS, se l’attività riprende nello stesso anno della sospensione, restano valide le ore effettuate.
RICORDA: al tuo primo anno di iscrizione nel RUI sei esentato da svolgere l'Aggiornamento Professionale IVASS che deve essere eseguito a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
Quali sono gli Intermediari Assicurativi obbligati all'Aggiornamento Professionale IVASS?
Secondo l’articolo 86 del Regolamento IVASS 40/2018, sono obbligati all'Aggiornamento Professionale IVASS:
- Gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
- I produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;
- Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;
- Gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività, con eccezione della distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi distribuiti tramite gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro;
- I dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.
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