Le professioni dell’Agente in attività finanziaria e del Mediatore creditizio rappresentano due ruoli cruciali e in costante espansione nel mercato del credito italiano.
Sebbene nel linguaggio comune vengano spesso confuse, si tratta di figure professionali profondamente diverse, regolate da norme e compiti ben precisi stabiliti dal TUB (Testo Unico Bancario) e vigilate dall’OAM.
In questa guida analizziamo nel dettaglio le differenze, i requisiti d’accesso, il ruolo dell’OAM e gli obblighi formativi per ciascun profilo.
Agente in Attività Finanziaria e Mediatore Creditizio: le differenze
| Caratteristica | Agente in Attività Finanziaria (AAF) | Mediatore Creditizio (MC) |
|---|---|---|
| Ruolo principale | Promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento. | Mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela. |
| Esclusività e mandato | Monomandatario: opera su mandato di un solo intermediario o gruppo.
Deroga: se il mandante non offre specifici prodotti, l’agente può assumere fino a un massimo di 3 mandati complessivi per completare la gamma. |
Multibrand e indipendente: opera senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che possano comprometterne l’indipendenza. |
| Natura giuridica | Può operare sia come persona fisica sia come persona giuridica, con qualsiasi tipo di società. | Può operare esclusivamente come persona giuridica costituita in forma di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a. o società cooperativa. |
| Capitale sociale minimo | Non è previsto un minimo specifico per ditte individuali o società di persone. Per le società di capitali valgono i minimi stabiliti dal Codice civile. | Almeno 120.000 euro interamente versati. |
| Rappresentanza ed effetti | Agisce su mandato diretto e in rappresentanza del mandante. Il mandante risponde solidalmente di tutti i danni causati dall’agente. | Agisce come parte neutrale. Non ha poteri di rappresentanza né degli intermediari né dei clienti. |
| Erogazione e incasso di contanti | Sì: se previsto dal mandato, può gestire l’incasso e l’istruttoria. Può inoltre prestare servizi di pagamento, se iscritto nella sezione speciale. | No, divieto assoluto: non può erogare finanziamenti, incassare contanti, ricevere altri mezzi di pagamento o titoli di credito per conto delle banche. |
| Attività compatibili | Agenzia di assicurazione, con iscrizione al RUI nelle sezioni A o D, e attività di promotore finanziario. | Mediazione assicurativa e riassicurativa, come broker iscritto nella sezione B del RUI, e consulenza finanziaria. |
| Incompatibilità reciproca | Incompatibilità totale: è vietata per legge la contestuale iscrizione in entrambi gli Elenchi OAM. | Incompatibilità totale: è vietata per legge la contestuale iscrizione in entrambi gli Elenchi OAM. |
Chi è il Mediatore Creditizio?
Il Mediatore Creditizio ha il compito di mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela interessata ad accedere a un finanziamento, sotto qualsiasi forma.
Indipendenza e pluralità dell’offerta
Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività in modo autonomo, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza che possano comprometterne l’indipendenza.
Questa posizione di neutralità gli consente di proporre al cliente le soluzioni offerte da diversi partner finanziari, con l’obiettivo di individuare l’offerta più conveniente.
Esempi reali: grandi comparatori e aggregatori online come MutuiOnline e Facile.it oppure reti fisiche di consulenza e mediazione presenti sul territorio, come Kiron.
Forma societaria obbligatoria e capitale sociale
Per legge, l’attività di mediazione creditizia è riservata esclusivamente alle persone giuridiche costituite in una delle seguenti forme:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperativa.
L’attività non può quindi essere esercitata direttamente da una persona fisica, salvo che questa operi come dipendente o collaboratore di una società di mediazione creditizia.
Il capitale sociale minimo della società non deve essere inferiore a 120.000 euro e deve risultare interamente versato.
Chi è l’Agente in Attività Finanziaria?
L’Agente in Attività Finanziaria promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, operando su mandato diretto di un intermediario erogante.
Esclusività del mandato
Di norma, l’Agente in Attività Finanziaria opera in via esclusiva per conto di un solo intermediario mandante o di più intermediari appartenenti allo stesso gruppo.
La legge prevede tuttavia una deroga.
L’agente può assumere ulteriori mandati, fino a un massimo di 3 complessivi, quando il mandante principale non offre determinati prodotti o servizi finanziari necessari a soddisfare le esigenze della clientela.
Esempi reali: professionisti che promuovono e concludono contratti direttamente per reti e istituti di credito specifici, come Compass, Findomestic, Agos, Prexta del Gruppo Banco Mediolanum, Avvera del Gruppo Credem o ING per il settore dei mutui.
Persone fisiche e persone giuridiche
A differenza del Mediatore Creditizio, l’Agente in Attività Finanziaria può operare ed essere iscritto nell’Elenco OAM sia come persona fisica, anche in forma di ditta individuale, sia come persona giuridica costituita sotto qualsiasi forma societaria.
OAM: cos’è e quali sono le sue funzioni?
L’OAM, Organismo degli Agenti e dei Mediatori, è l’ente dotato di personalità giuridica di diritto privato che gestisce, in via esclusiva e autonoma, gli Elenchi dei professionisti del credito in Italia.
La sua missione principale è tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato.
Tra i suoi compiti istituzionali rientrano:
- Verifica della permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione;
- Controllo del rispetto delle disposizioni di legge da parte degli iscritti;
- Accertamento dell’assenza di cause di incompatibilità, sospensione o cancellazione;
- Verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività professionale.
Come iscriversi all’OAM e ottenere l’abilitazione?
Per accedere a queste professioni è obbligatorio superare una prova di idoneità ufficiale. Nello specifico:
- Esame OAM: è la prova ufficiale necessaria per iscriversi come Agente in attività finanziaria (persona fisica), per gli amministratori di società di agenzia o di mediazione, e per i collaboratori di agenti costituiti come ditta individuale, persona fisica o società di persone. Prima di sostenere l’esame è obbligatorio frequentare un Corso di Formazione OAM da almeno 10 ore.
- Prova Valutativa OAM: è il test ufficiale gestito direttamente dall’OAM previsto per tutti i dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico di cui si avvalgono le società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) iscritte. Richiede la frequenza propedeutica di un Corso di Formazione OAM da almeno 10 ore.
Aggiornamento professionale biennale OAM
Una volta effettuata l’iscrizione negli Elenchi OAM, ai sensi della Circolare OAM n. 19/14, devono svolgere l’aggiornamento professionale periodico:
- Persone fisiche iscritte come Agenti in Attività Finanziaria;
- Amministratori e i direttori delle società iscritte;
- Dipendenti e i collaboratori a contatto con il pubblico, ai sensi dell’articolo 128-novies del TUB.
Quante ore servono per l’aggiornamento OAM?
L’aggiornamento professionale OAM deve essere svolto con cadenza biennale (con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione o all’instaurazione del rapporto) e prevede:
- 60 ore di Aggiornamento Professionale OAM complessive nel biennio per gli iscritti unicamente all’OAM, con l’obbligo di completare almeno 15 ore in ciascun anno solare.
- 30 ore di Aggiornamento Professionale OAM complessive nel biennio (pari a 15 ore all’anno) per chi possiede la doppia iscrizione (OAM + IVASS). In questo caso la legge riconosce un esonero parziale fino a 15 ore annue per i corsi svolti per l’altro albo.
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