La reiscrizione nel RUI è possibile per gli Intermediari cancellati, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa IVASS.
I riferimenti principali sono gli articoli 31 e 32 del Regolamento IVASS n.40/2018, che disciplinano le modalità e le condizioni per la reiscrizione nelle varie sezioni del Registro IVASS.
In questo articolo analizziamo i casi di reiscrizione per persone fisiche, con un focus pratico per le sezioni A, B, C, E e F del RUI.
Indice articolo
- Sezione A -B del RUI;
- Sezione C -E del RUI;
- Sezione F del RUI;
- Reiscrizione dopo mancato pagamento del contributo;
- Reiscrizione post provvedimento sanzionatorio.
Reiscrizione sezione A-B del RUI IVASS persona fisica
Gli Intermediari Assicurativi iscritti nella sezione A (Agente) e B (Broker), cancellati nel RUI, possono essere reiscritti.
Resta valido il requisito di professionalità, fondamentale già nella prima iscrizione (ossia, il superamento della prova di idoneità per diventare Agente o Broker indetto dall’Istituto, qui la guida per la sezione A del RUI, qui la guida per la sezione B del RUI ).
Prima di procedere alla reiscrizione, la persona fisica deve aver effettuato un Aggiornamento Professionale IVASS:
- di un Aggiornamento Professionale IVASS 30 ore, se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data di cancellazione- Scopri il corso FIAss;
- pari a 60 ore di Aggiornamento Professionale IVASS, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione- Scopri il corso FIAss.
Reiscrizione nel RUI sezione C-E del RUI persona fisica
L’intermediario Assicurativo iscritto nella sezione C-E-F del Registro IVASS può essere cancellato e reiscritto su richiesta dell’Intermediario Principale, a condizione che abbia effettuato:
- Un Aggiornamento Professionale IVASS di almeno 30 ore, se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data di cancellazione;
- La Formazione Professionale IVASS pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.
Reiscrizione nel RUI sezione F del RUI persona fisica
L’intermediario Assicurativo iscritto nella sezione C-E-F del Registro IVASS può essere cancellato e reiscritto su richiesta dell’Intermediario Principale, a condizione che abbia effettuato:
- Un Aggiornamento Professionale IVASS di almeno 30 ore, se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data di cancellazione;
- La Formazione Professionale IVASS pari a 60 ore, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.
Se cancellato dal Registro IVASS per mancato pagamento del contributo di vigilanza può essere reiscritto, a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione. Diversamente dovrà regolarizzare i pagamenti passati prima di procedere a nuova iscrizione.
Reiscrizione nel RUI IVASS per cancellazione per mancato pagamento del contributo
L’Intermediario Assicurativo cancellato dal Registro IVASS per mancato pagamento del Contributo di Vigilanza o del Fondo di Garanzia può essere reiscritto, a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.
Cancellazione per mancato pagamento del Contributo di Vigilanza
Reiscrizione nel RUI IVASS per cancellazione per provvedimento amministrativo
I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice, possono essere reiscritti nel Registro IVASS ,a patto che:
- Siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione;
- Siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, il che significa che debbono rifare e superare l’Esame IVASS.
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