Enzo sta considerando l’apertura di un sito internet dedicato alla promozione dei propri prodotti assicurativi e chiede alla nostra Segreteria Didattica quali sono gli obblighi informativi da inserire in un sito internet di un Intermediario iscritto in sezione E, con diversi accordi di collaborazione.
Obblighi informativi sito internet Intermediari
Questa la risposta della nostra Segreteria Didattica:
L’iscritto in sezione E non ha una documentazione intestata a suo nome. Ogni documento informativo precontrattuale deve contenere il nominativo dell’Intermediario per conto del quale l’iscritto in E svolge l’attività, oltre che il proprio nominativo indicato nella documentazione, quale collaboratore dell’Intermediario principale.
Per quanto riguarda il sito, è importante ricordare che l’Intermediario iscritto in sezione E deve essere titolare del sotto- dominio che utilizza, la cui esistenza va comunicata ai propri intermediari referenti.
L’IVASS, così facendo, ha voluto creare un elenco dei domini dei siti internet come strumento che nasce per ridurre le frodi, a tutela dei consumatori e degli stessi intermediari.
Le caratteristiche obbligatorie di un sito
Sulla homepage devono essere visibili i dati identificativi come Intermediario, quali la sede legale e, se presenti, le sedi operative, il numero di telefono e fax, l’indirizzo di posta elettronica ed, eventualmente, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Inoltre, sulla homepage è necessario rendere visibile il numero di iscrizione nella sezione e il link del RUI per verificare la corretta iscrizione.
Tra le altre informazioni da includere, è assolutamente necessario dichiarare che l’Intermediario è soggetto alla vigilanza IVASS e i contatti per le modalità di invio dei reclami.
Obbligo di comunicazione a IVASS: l’elenco dei siti degli intermediari assicurativi
Infine, ma non meno importante, l’IVASS obbliga a tutti gli Intermediari iscritti nel RUI o nell’Elenco annesso, la comunicazione del dominio e sotto-dominio internet, messo a disposizione da parte dell’impresa o dell’Intermediario principale.
Il termine di comunicazione è pari a 30 giorni dalla data di registrazione del dominio e sotto-dominio ed è di particolare importanza per coloro che distribuiscono contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero con l’utilizzo del sito internet o di call center.
Per gli Intermediari iscritti in sezione E del RUI, le informazioni circa l’esistenza di un proprio sito devono essere comunicate dall’Intermediario di riferimento iscritto nelle sezioni A, B, D del RUI.
Ecco il link dove rintracciare il dominio per verificare la legittimità del sito e quindi dell’intermediario, clicca qui
L’elenco è aggiornato dall’IVASS ogni 15 giorni.
Se sei in dubbio, fai come Enzo: Chiedi a FIAss!
Se anche tu come Enzo, sei in dubbio sulla tua posizione Formativa IVASS o della tua rete, scrivi un’email a info@fiass.it (in oggetto CHIEDI A FIAss – con relativo problema).
Ricorda, nell’email di richiesta di consulenza, lascia anche il tuo recapito telefonico, così che la Segreteria possa contattarti al più presto.
Sei sei in dubbio: Chiedi a FIAss!
Leggi anche su questo argomento:
Passaggio sezione A del RUI a sezione E: come fare?
Guida degli Intermediari Assicurativi iscritti sul RUI
Tassa di Concessione Governativa: quando pagarla?