Il Registro dei titolari effettivi introdotto per scopi di trasparenza e prevenzione del riciclaggio è tornato operativo, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 21 maggio 2026, che ha confermato la compatibilità della disciplina italiana con il diritto europeo e respinto i ricorsi presentati da diverse società fiduciarie.
A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, infatti era stata sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati.
Le entità societarie tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:
- Le imprese con personalità giuridica;
- Le persone giuridiche private;
- I trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
La notizia riguarda direttamente gli Intermediari Assicurativi del ramo vita.
In qualità di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, sono tenuti all’adeguata verifica della clientela: la riapertura del registro dei titolari effettivi mette a loro disposizione uno strumento ufficiale per individuare la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, chi possiedono, controllano o beneficiano effettivamente di una società, al di là degli schermi societari.
Leggi cosa cambia nel concreto per l’attività di intermediazione.
Il Registro dei titolari effettivi: cos’è
Il Registro dei titolari effettivi è un elenco che permette di scoprire i veri proprietari (con nome, cognome, data e luogo di nascita) che si celano dietro a strutture societarie complesse.
È stato creato con la Direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/849, che ha imposto a tutti gli Stati membri di raccogliere queste informazioni in un archivio centrale.
In Italia, il compito è stato affidato alle Camere di Commercio, ma l’effettiva operatività era rimasta congelata da un lungo contenzioso: prima la sentenza europea del 2022 a tutela della privacy, poi i ricorsi delle fiduciarie che ne contestavano l’applicazione ai mandati fiduciari.
Cosa dice la Corte di Giustizia europea
La pronuncia di maggio 2026 scioglie il nodo principale.
La Corte ha chiarito che ciò che conta non è la forma giuridica dello strumento, ma la sua funzione concreta e il rischio che possa essere usato per occultare la reale titolarità.
Da qui la conferma: il sistema italiano può ripartire. Non come archivio aperto a chiunque, come inizialmente previsto dal legislatore, ma con regole di accesso ben definite.
Registro dei titolari effettivi: cosa significa per gli Intermediari Assicurativi?
Il punto che interessa l’Intermediario è proprio il regime di consultazione, che si articola su tre livelli distinti.
Alle autorità competenti — Guardia di Finanza, DIA, DNA, Banca d’Italia, organismi europei — è garantito un accesso immediato e senza filtri.
Ai soggetti obbligati, categoria che comprende banche, professionisti e Intermediari, l’accesso è consentito per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Ai privati, infine, solo a fronte di un interesse legittimo qualificato, da dimostrare caso per caso.
È il secondo livello a riguardare direttamente l’attività assicurativa.
Gli Intermediari che operano nel ramo vita rientrano a pieno titolo tra i soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del Regolamento IVASS n.44/2019
Leggi su questo argomento Regolamento IVASS n.44/2019: Antiriciclaggio formazione obbligatoria
Come utilizzare il Registro dei titolari effettivi nel settore assicurativo
Nei contratti assicurativi vita le figure rilevanti per l’antiriciclaggio non coincidono quasi mai con un’unica persona.
Contraente, assicurato e beneficiario possono essere soggetti diversi, e dietro ciascuno può celarsi un titolare effettivo da identificare. La normativa considera tale, in particolare, chi detiene, direttamente o indirettamente, una quota superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di una società, oppure chi esercita il controllo con altri mezzi.
La consultazione avviene per via telematica tramite la Camera di Commercio, dove i dati sulla titolarità effettiva sono raccolti in un’apposita sezione del Registro delle Imprese.
In questo contesto, poter consultare un registro centrale e aggiornato, semplifica l’adempimento.
Dobbiamo segnalare che nonostante la sentenza della Corte di Giustizia Europea non è ancora, nel concreto, possibile la consultazione del registro dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva attraverso il sito ufficiale dei titolari effettivi (Link registro).
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