Broker Assicurativi e il Fondo di Garanzia Broker 2026

Ogni anno i Broker assicurativi iscritti alla Sezione B del RUI devono versare il contributo al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, gestito da CONSAP.

Per il 2026, il contributo è stato fissato allo 0,06% delle provvigioni acquisite nel 2025.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2026, insieme alla trasmissione della documentazione richiesta.

In questa guida vediamo quanto pagare, come effettuare il versamento e quali documenti inviare.

Come pagare il Fondo Broker 2026?

Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 luglio 2026 ha determinato la misura del contributo dovuto dagli aderenti al Fondo per l’anno 2026.

Per il 2026, il contributo è fissato nella misura dello 0,06% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2025.

Si tratta di una riduzione rispetto all’anno precedente: per il 2025, infatti, il contributo era pari allo 0,08% delle provvigioni acquisite nel 2024.

Entro quanto pagare il Fondo broker 2026?

I versamenti devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2026.

Il pagamento deve essere eseguito sull’IBAN indicato nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile nella sezione Modulistica del sito CONSAP.

Clicca qui per accedere alla modulistica

 

Quali documenti devono essere trasmessi?

Entro il 31 ottobre 2026, i mediatori devono trasmettere al Fondo la documentazione richiesta.

L’invio può avvenire:

La documentazione da inviare comprende:

  • copia del versamento effettuato;
  • copia di un documento in corso di validità del mediatore, in caso di ditta individuale;
  • copia di un documento in corso di validità del legale rappresentante, in caso di società;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nell’esercizio chiuso nell’anno solare precedente quello del versamento.

Il Fondo può richiedere ulteriore documentazione a supporto delle dichiarazioni acquisite e, ove necessario, segnalare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’opportunità di richiedere a IVASS ulteriori verifiche.

Sanzioni per il mancato pagamento

L’IVASS vigila sul corretto adempimento di questo obbligo annuale.

La mancata osservanza comporta la cancellazione del Broker dal RUI IVASS, secondo quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Cos’è il Fondo di Garanzia per i Broker Assicurativi?

Il Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione è un patrimonio autonomo costituito presso CONSAP.

Il Fondo interviene per il risarcimento del danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o riassicurazione dall’esercizio dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo, quando il danno non sia stato risarcito dall’intermediario e non sia stato indennizzato attraverso la polizza di Responsabilità Civile Professionale.

Per i Broker iscritti alla Sezione B del RUI, l’adesione al Fondo rappresenta un obbligo normativo essenziale per l’esercizio dell’attività, insieme alla stipula della Polizza RC Professionale.

Come diventare un Broker Assicurativo? Leggi la guida completa

In sintesi

Per il 2026, i Broker aderenti al Fondo devono ricordare che:

  • Il contributo è pari allo 0,06% delle provvigioni acquisite nel 2025;
  • Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2026;
  • Il versamento va eseguito sull’IBAN indicato nel modello CONSAP;
  • Entro la stessa data devono essere trasmessi copia del versamento, documento di identità e dichiarazione sostitutiva;
  • La documentazione deve essere inviata tramite PEC a consap@pec.consap.it oppure tramite raccomandata A/R.

Leggi anche su questo argomento

Polizza RC Professionale: quali Intermediari devono pagarla?

Gli adempimenti annuali degli Intermediari Assicurativi

Questo articolo ha scopo informativo.
Prima di applicare quanto riportato, l’utente deve verificare che le disposizioni normative richiamate siano aggiornate e conformi alla regolamentazione IVASS vigente.

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