Polizza di Responsabilità Civile degli Intermediari Assicurativi

La Polizza di Responsabilità Civile è una copertura che gli Intermediari Assicurativi sono obbligati a stipulare per lo svolgimento dell’attività distributiva. Qui ti forniamo tutte le informazioni a riguardo.

Polizza di Responsabilità Civile Professionale: cos’è?

La polizza di Responsabilità Civile Professionale garantisce la copertura dell’Intermediario Assicurativo o dei suoi collaboratori dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causate a terzi.

Chi non stipula questa polizza, è sanzionabile in quanto privo di uno dei requisiti di legge per l’iscrizione al RUI e si dovrà dichiarare inoperativo nel RUI-IVASS.

Quali sono gli Intermediari Assicurativi obbligati a sottoscriverla?

  • Gli Agenti (sezione A del RUI – sia persone fisiche che società);
  • I Broker (sezione B del RUI – sia persone fisiche che società);
  • Gli Intermediari Assicurativi sezione F – sia persone fisiche che società;
  • Gli Intermediari Assicurativi iscritti nell’Elenco annesso quando richiedono l’iscrizione dei propri collaboratori nella sezione E del RUI.

Le caratteristiche della Polizza di Responsabilità Civile

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 – Responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un’impresa comunitaria ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.

massimali di copertura della polizza sono, almeno, pari a:

  • € 1.300.380 per ciascun sinistro;
  • € 1.924.560 all’anno per tutti i sinistri.

Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, questi limiti minimi sono riferiti a ciascun Intermediario delle sezioni A, B o F che richiede l’iscrizione.

Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre.

I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.

I requisiti minimi della Polizza di Responsabilità Civile

Il contratto deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

  • garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione, inclusi i collaboratori, eventuali amministratori, rappresentanti legali o direttori generali o delegati;
  • coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività professionale, fino ai tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
  • garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri dello spazio SEE;
  • l’inserimento di franchigie non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nei limiti dei massimali, l’integrale importo del danno;
  • l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
  • qualora l’Intermediario svolga attività di distribuzione di polizze pensionistiche complementari, la copertura si estende anche a tale attività.

L’IVASS ha eliminato l’obbligo di comunicare entro il 5 febbraio il rinnovo/conferma della polizza di responsabilità civile professionale, resta fermo l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione

L’intermediario comunica all’Istituto la stipula del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale:

  • all’atto di iscrizione nelle sezioni A, B o F del Registro;
  • in caso di intermediario già iscritto nelle sezioni A, B o F, inoperativo, mediante successiva comunicazione.

Sezione A del RUI: la guida

Iscrizione RUI sezione B

Guida completa per iscriversi alla sezione F del RUI

Leggi anche:

Gli adempimenti annuali degli Intermediari Assicurativi

Il processo di reiscrizione nel RUI- IVASS

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