Polizza di Responsabilità Civile degli Intermediari Assicurativi

La Polizza di Responsabilità Civile Professionale è una copertura obbligatoria per gli Intermediari Assicurativi iscritti nelle Sezioni A, B e F del RUI.

È uno dei requisiti fondamentali per l’iscrizione nel RUI IVASS e per il mantenimento dell’operatività.

In questa guida vediamo cos’è la polizza RC Professionale, quali Intermediari Assicurativi devono sottoscriverla, quali caratteristiche deve avere e cosa va comunicato a IVASS tramite il portale RUI.

 

Polizza di Responsabilità Civile Professionale: cos’è?

La Polizza di Responsabilità Civile Professionale copre l’Intermediario Assicurativo, e i soggetti di cui è responsabile, dalle richieste di risarcimento per danni causati a terzi nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa.

La copertura riguarda, ad esempio, danni derivanti da:

  • Errori professionali;
  • Omissioni;
  • Negligenza;
  • Responsabilità contrattuale;
  • Comportamenti dei collaboratori, nei limiti previsti dalla polizza.

Chi non stipula questa copertura è privo di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione e l’operatività nel RUI.

Di conseguenza, l’Intermediario Assicurativo che non dispone di una polizza valida non può operare correttamente e deve risultare inoperativo nel RUI IVASS.

Quali intermediari assicurativi devono sottoscrivere la polizza RC Professionale?

Sono obbligati a sottoscrivere la Polizza di Responsabilità Civile Professionale:

  • Gli Agenti assicurativi iscritti nella Sezione A del RUI, sia persone fisiche sia società;
  • I Broker assicurativi iscritti nella Sezione B del RUI, sia persone fisiche sia società;
  • Gli Intermediari Assicurativi a titolo accessorio iscritti nella Sezione F del RUI, sia persone fisiche sia società;
  • Gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso, quando richiedono l’iscrizione dei propri collaboratori nella Sezione E del RUI.

Caratteristiche della Polizza di Responsabilità Civile

Il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale deve essere stipulato con:

  • Un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 — Responsabilità civile generale, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005;
  • Un’impresa comunitaria ammessa a esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.

I massimali minimi di copertura sono:

Tipo di limite Importo minimo
Per ciascun sinistro € 1.564.610
Annuale complessivo per tutti i sinistri € 2.315.610

Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, questi limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario iscritto nelle Sezioni A, B o F che richiede l’iscrizione.

I contratti annuali hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e devono essere rinnovati annualmente.

Requisiti minimi della Polizza di Responsabilità Civile

Il contratto deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

  • Garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione;
  • Includere anche i danni derivanti dall’attività di collaboratori, amministratori, rappresentanti legali, direttori generali o soggetti delegati;
  • Coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, anche se denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
  • Garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri dello Spazio Economico Europeo;
  • Prevedere che eventuali franchigie non possano essere opposte dall’impresa ai terzi danneggiati;
  • Conservare il diritto di rivalsa dell’impresa nei confronti dell’assicurato;
  • Estendere la copertura anche all’attività di distribuzione di forme pensionistiche complementari, se svolta dall’intermediario.

Comunicazione della polizza RC Professionale a IVASS: cosa è cambiato?

L’IVASS ha eliminato l’obbligo annuale di comunicare entro il 5 febbraio il rinnovo o la conferma della Polizza di Responsabilità Civile Professionale.

Questo significa che gli Intermediari non devono più inviare ogni anno una comunicazione specifica solo per confermare il rinnovo della copertura.

Resta però fermo l’obbligo di stipulare e mantenere valida la polizza RC Professionale.

Gli estremi della polizza devono essere aggiornati nel portale RUI – IVASS online?

Anche se non esiste più un obbligo annuale espresso di comunicare il rinnovo della polizza RC Professionale entro il 5 febbraio, l’Intermediario Assicurativo deve comunque mantenere aggiornate le informazioni presenti nell’area riservata del RUI – IVASS online.

Tra queste informazioni rientrano anche gli estremi della polizza RC Professionale, come:

  • Numero di polizza;
  • Impresa assicuratrice;
  • Decorrenza della copertura;
  • Eventuali dati richiesti dal portale RUI.

Di conseguenza, se dopo la prima comunicazione effettuata in fase di iscrizione cambiano gli estremi della copertura, è necessario procedere all’aggiornamento tramite il portale RUI,

Il punto da ricordare è questo: non c’è più la vecchia comunicazione annuale di rinnovo entro il 5 febbraio, ma resta l’obbligo di legge di  aggiornare i dati presenti nel portale IVASS.

In sintesi

La Polizza RC Professionale è obbligatoria per gli Intermediari Assicurativi iscritti nelle Sezioni A, B o F del RUI e per gli Intermediari dell’Elenco annesso nei casi previsti.

In particolare:

  • La copertura è necessaria per l’iscrizione e l’operatività nel RUI;
  • Deve rispettare massimali e requisiti minimi previsti dalla normativa;
  • Non va più comunicato ogni anno il rinnovo entro il 5 febbraio;
  • La stipula della polizza va comunicata in fase di iscrizione o di ripristino dell’operatività;
  • Se cambiano gli estremi della polizza, i dati devono essere aggiornati nel portale RUI;
  • Numero di polizza e impresa assicuratrice devono essere coerenti con la copertura effettivamente in essere.

Guide utili per gli Intermediari Assicurativi

Ecco le guide per completare il percorso di iscrizione nella tua sezione del RUI:

→ Sezione A del RUI: la guida completa per Agenti Assicurativi
Requisiti, procedura di iscrizione e obblighi per chi vuole operare come agente assicurativo.

Sezione A del RUI: la guida

→ Sezione B del RUI: la guida completa per Broker Assicurativi
Come iscriversi, il Fondo di Garanzia Broker e tutto quello che serve per operare come broker.

Iscrizione RUI sezione B

→ Sezione F del RUI: la guida completa per Intermediari a titolo accessorio
Requisiti e procedura per chi svolge distribuzione assicurativa nell’ambito di un’attività principale non assicurativa.

Guida completa per iscriversi alla sezione F del RUI

Leggi anche:

Gli adempimenti annuali degli Intermediari Assicurativi

Il processo di reiscrizione nel RUI- IVASS

 

Questo articolo ha scopo informativo.
Prima di applicare quanto riportato, l’utente deve verificare che le disposizioni normative richiamate siano aggiornate e conformi alla regolamentazione IVASS vigente.

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