La Polizza di Responsabilità Civile è una copertura che gli Intermediari Assicurativi sono obbligati a stipulare per lo svolgimento dell’attività distributiva. Qui ti forniamo tutte le informazioni a riguardo.
Polizza di Responsabilità Civile Professionale: cos’è?
La polizza di Responsabilità Civile Professionale garantisce la copertura dell’Intermediario Assicurativo o dei suoi collaboratori dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causate a terzi.
Chi non stipula questa polizza, è sanzionabile in quanto privo di uno dei requisiti di legge per l’iscrizione al RUI e si dovrà dichiarare inoperativo nel RUI-IVASS.
Quali sono gli Intermediari Assicurativi obbligati a sottoscriverla?
- Gli Agenti (sezione A del RUI – sia persone fisiche che società);
- I Broker (sezione B del RUI – sia persone fisiche che società);
- Gli Intermediari Assicurativi sezione F – sia persone fisiche che società;
- Gli Intermediari Assicurativi iscritti nell’Elenco annesso quando richiedono l’iscrizione dei propri collaboratori nella sezione E del RUI.
Le caratteristiche della Polizza di Responsabilità Civile
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 – Responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un’impresa comunitaria ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.
I massimali di copertura della polizza sono, almeno, pari a:
- € 1.300.380 per ciascun sinistro;
- € 1.924.560 all’anno per tutti i sinistri.
Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, questi limiti minimi sono riferiti a ciascun Intermediario delle sezioni A, B o F che richiede l’iscrizione.
Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre.
I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.
I requisiti minimi della Polizza di Responsabilità Civile
Il contratto deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
- garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione, inclusi i collaboratori, eventuali amministratori, rappresentanti legali o direttori generali o delegati;
- coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività professionale, fino ai tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
- garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri dello spazio SEE;
- l’inserimento di franchigie non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nei limiti dei massimali, l’integrale importo del danno;
- l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
- qualora l’Intermediario svolga attività di distribuzione di polizze pensionistiche complementari, la copertura si estende anche a tale attività.
L’IVASS ha eliminato l’obbligo di comunicare entro il 5 febbraio il rinnovo/conferma della polizza di responsabilità civile professionale, resta fermo l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione
L’intermediario comunica all’Istituto la stipula del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale:
- all’atto di iscrizione nelle sezioni A, B o F del Registro;
- in caso di intermediario già iscritto nelle sezioni A, B o F, inoperativo, mediante successiva comunicazione.
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