Domande frequenti su Formazione e Aggiornamento

Le domande più frequenti sulla Formazione e Aggiornamento Professionale IVASS, tratte dal sito ufficiale IVASS, sezione FAQ.

Domande frequenti su Formazione e Aggiornamento

Indice domande:


1. Soggetti che impartiscono la Formazione e l’Aggiornamento IVASS


1.1 Chi può erogare la Formazione e l’Aggiornamento Professionale IVASS?

Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018, i soggetti abilitati a impartire direttamente o a organizzare i corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale sono:

  • Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B o D del RUI, per formare:
    • i collaboratori iscritti in Sezione E;
    • gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario;
    • gli addetti dei call center dell’intermediario stesso.
  • Le imprese preponenti, per formare:
    • i produttori diretti (Sezione C del RUI);
    • gli addetti dei call center interni all’impresa.

1.2 Modalità di erogazione della formazione: diretta o organizzata tramite soggetti terzi

Le imprese di assicurazione e gli Intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI possono scegliere di:

  • Impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento professionale;
  • Organizzarli avvalendosi dei soggetti formatori indicati all’articolo 96, commi 1 e 2 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Cosa si intende per “impartire direttamente”?

Il Regolamento specifica che per “impartizione diretta” si intende che l’impresa o l’Intermediario: progetta e realizza internamente tutte le attività formative, senza delegare a soggetti esterni la responsabilità dell’intero processo formativo.

Tuttavia, vista la complessità e la varietà degli argomenti trattati, è consentito che, anche in caso di formazione erogata direttamente, l’Intermediario o l’Impresa si avvalga:

  • Di docenti interni o esterni, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 96, comma 3 del Regolamento;
  • Di materiale didattico e test predisposti da soggetti terzi, enti formatori o docenti esterni, a patto che i contenuti siano stati previamente definiti e validati dalla struttura responsabile della formazione.

In questi casi, la formazione si considera comunque erogata dall’Impresa o dall’intermediario, che resta il soggetto titolare della responsabilità e degli adempimenti previsti, inclusa la verifica finale dell’apprendimento.

In conformità all’art. 90 del Regolamento IVASS n. 40/2018, l’Attestato IVASS deve riportare:

  • Il nome dell’Impresa o dell’Intermediario che ha svolto (o organizzato) la formazione;
  • I nominativi dei docenti coinvolti;
  • L’indicazione di eventuali altri soggetti che hanno collaborato alla predisposizione del materiale didattico e dei test finali.

Questi elementi sono fondamentali per garantire trasparenza, tracciabilità e conformità normativa dell’intero processo formativo.

1.3 In cosa consiste la Formazione e l’Aggiornamento Professionale IVASS? 

La Formazione e l’Aggiornamento IVASS annuale devono consistere nella partecipazione a corsi strutturati, erogati in aula o attraverso modalità equivalenti (videoconferenza, e-learning, webinar), organizzati o tenuti da imprese di assicurazione o intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, in conformità con quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018.

Tali percorsi si concludono obbligatoriamente con un test di verifica, volto ad accertare le conoscenze acquisite.

Non sono riconosciuti, in via generale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo normativo:

  • Congressi;
  • Convegni;
  • Seminari;
  • Workshop;

anche se attinenti alla materia assicurativa. Queste attività, infatti, non rispondono ai requisiti di struttura, verifica e tracciabilità richiesti dalla normativa IVASS.

1.4 Quali requisiti deve possedere l’Intermediario iscritto nella sezione A o B del RUI che intenda impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori?

Un Intermediario iscritto alla Sezione A (Agenti) o Sezione B (Broker) del RUI che intenda impartire direttamente la formazione professionale o l’aggiornamento IVASS alla propria rete di collaboratori in qualità di docente, deve possedere i requisiti di professionalità previsti dall’art. 96, comma 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

La sola iscrizione al RUI non è sufficiente: il ruolo di docente richiede esperienza, competenza nelle materie trattate e adeguata capacità didattica, così come stabilito dalla normativa.

Leggi la guida – Le caratteristiche dei docenti IVASS

1.5 Gli addetti all’attività di distribuzione possono organizzare autonomamente la propria formazione e aggiornamento?

No, non è ammessa l’organizzazione autonoma della formazione da parte degli addetti all’attività di distribuzione, sia che operino all’interno sia all’esterno dei locali dell’intermediario.

Secondo quanto stabilito dall’art. 87, comma 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018, per i seguenti soggetti:

  1. Persone fisiche da iscrivere o già iscritte nella Sezione E del RUI (inclusi gli intermediari a titolo accessorio della Sezione F);
  2. Addetti all’attività di distribuzione che operano nei locali degli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B, D o E;
  3. Addetti dei call center, interni o esterni;

i corsi di Formazione Aggiornamento Professionale IVASS devono essere tenuti o organizzati esclusivamente:

  • Dall’Intermediario iscritto nelle Sezioni A, B o D del RUI per il quale tali soggetti operano;
  • Dall’impresa preponente, nei casi previsti.

Gli addetti alla distribuzione non possono scegliere autonomamente corsi o formatori, ma devono partecipare ai corsi organizzati o tenuti dal soggetto (Intermediario o Impresa) di riferimento, che assume la responsabilità della formazione.

1.6 Un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI può erogare formazione o aggiornamento ad altri intermediari o alle loro reti?

Secondo quanto previsto dall’art. 87, commi 1 e 2 del Regolamento IVASS n. 40/2018, gli Intermediari iscritti nelle sezioni A o B del RUI possono impartire direttamente la Formazione e l’Aggiornamento professionale IVASS solo alla propria rete di addetti e collaboratori, ovvero alla rete distributiva verticale che fa capo all’intermediario stesso.

Resta ferma, invece, la possibilità per l’Intermediario di svolgere attività di docenza all’interno di corsi organizzati da soggetti abilitati, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 96, comma 3 del Regolamento.

In caso di collaborazione orizzontale tra Intermediari (Sezioni A, B, D del RUI o Elenco Annesso), ai sensi dell’art. 22, comma 10 del DL 179/2012, ciascun intermediario resta responsabile degli obblighi formativi e di aggiornamento della propria rete.

Non è consentito che un Intermediario organizzi la formazione per i dipendenti o collaboratori dell’altro, anche se è in atto una collaborazione tra le due realtà.

Nel caso in cui un collaboratore o addetto operi contemporaneamente per più Intermediari, questi possono concordare forme di coordinamento nella gestione della Formazione e dell’Aggiornamento professionale IVASS.

A condizione che:

  • Siano rispettati gli standard minimi previsti dal Regolamento IVASS;
  • La formazione copra le caratteristiche tecniche e giuridiche dei contratti distribuiti da ciascun Intermediario, in modo coerente e documentabile.

2.Aggiornamento Professionale


2.1 Chi è tenuto all’aggiornamento professionale in caso di immissione di nuovi prodotti sul mercato?

In caso di immissione in commercio di nuovi prodotti assicurativi, l’obbligo di aggiornamento professionale specifico riguarda la rete distributiva diretta, ovvero:

  • Gli Intermediari iscritti nelle Sezioni A, D e F del RUI;
  • I collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI, inclusi gli Intermediari a titolo accessorio;
  • Gli addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali degli intermediari;
  • Gli addetti dei call center coinvolti nella distribuzione;
  • Gli Intermediari iscritti nella Sezione C del RUI (produttori diretti).

I Broker non sono soggetti a questo specifico obbligo in relazione alla messa in commercio dei nuovi prodotti da parte delle imprese.

Tuttavia, restano comunque tenuti a garantire un aggiornamento costante, anche rispetto alle nuove tipologie contrattuali presenti sul mercato, per assicurare la qualità e l’adeguatezza della consulenza prestata al cliente.

Leggi l’articolo – Chi è tenuto all’Aggiornamento in caso di immissioni di nuovi prodotti?


3. Requisiti di professionalità degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario di riferimento da iscrivere in sez. E del RUI


3.1 I dipendenti già operanti come addetti all’attività di intermediazione assicurativa devono svolgere la formazione iniziale?

No, i dipendenti già operativi in qualità di addetti all’attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali dell’Intermediario iscritto nelle Sezioni A, B, D o F del RUI non sono tenuti a ripetere la formazione iniziale ai fini dell’iscrizione nella Sezione E del RUI.

Questo perché la formazione iniziale è considerata già assolta se è stata svolta prima dell’inizio dell’attività stessa, come richiesto dalla normativa vigente.

Leggi la guida – Addetti all’attività distributiva all’interno dei locali


4.Iscrizione nella sez. E del RUI di un soggetto in possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nella sezione A o B del RUI


4.1 In quali casi non è richiesta la formazione iniziale ai fini dell’iscrizione in Sezione E del RUI?

    Ai sensi dell’art. 86 del Regolamento IVASS n. 40/2018, non è necessario svolgere la formazione iniziale per l’iscrizione nella Sezione E del RUI nei casi in cui il soggetto risulti già in possesso del requisito di professionalità previsto per l’iscrizione nelle Sezioni A o B.

    In particolare, sono esonerati dall’obbligo di formazione iniziale i soggetti che:

    • Sono già stati iscritti nella Sezione A o B del RUI;
    • Hanno superato la prova di idoneità IVASS per l’iscrizione nelle Sezioni A o B, anche se non hanno mai richiesto l’iscrizione nel Registro;
    • Erano iscritti, alla data del 1° gennaio 2007, nel vecchio Albo degli Agenti o nel vecchio Albo dei Broker, anche se non hanno poi chiesto il passaggio nel RUI.

    In tutti questi casi, l’IVASS riconosce che il soggetto possiede già le cognizioni e le capacità professionali necessarie per operare come collaboratore iscritto nella Sezione E.

    Pur non essendo obbligatoria, si raccomanda fortemente l’acquisizione di una formazione specifica sui prodotti assicurativi che il collaboratore andrà a distribuire, al fine di garantire una consulenza corretta, consapevole e conforme agli obblighi di trasparenza verso il cliente.


    5.Reiscrizione del collaboratore alla sez. E del RUI – turn over per avvicendamento di incarichi


    5.1 Quali obblighi formativi valgono in caso di reiscrizione nella Sezione E del RUI?

    In caso di reiscrizione di un collaboratore nella Sezione E del RUI, l’Intermediario richiedente (cioè colui che intende avvalersi nuovamente della collaborazione) è tenuto a verificare la regolarità dell’Aggiornamento Professionale IVASS svolto dal soggetto prima della cancellazione.

    ➤ Reiscrizione nello stesso anno della cancellazione.

    Occorre verificare che il collaboratore sia in regola con l’Aggiornamento dell’anno precedente.

    Se la verifica ha esito positivo:

    • L’Aggiornamento per l’anno in corso può essere completato anche dopo la reiscrizione, purché entro il 31 dicembre dello stesso anno solare;
    • Le eventuali ore già svolte prima della cancellazione restano valide ai fini del computo delle 30 ore annue.

    ➤ Reiscrizione nell’anno successivo alla cancellazione.

    Si deve verificare che il collaboratore sia in regola con l’Aggiornamento dell’anno che precede la reiscrizione (non quello della cancellazione).

    • Se la verifica ha esito positivo, l’Aggiornamento dell’anno di reiscrizione può essere completato successivamente, purché entro l’anno solare;
    • Se la verifica ha esito negativo, il collaboratore dovrà assolvere l’intero obbligo di Aggiornamento professionale prima di poter essere reiscritto.

    Leggi la guida La reiscrizione nel RUI IVASS 


      6. I soggetti che hanno conseguito la Formazione prima del Regolamento 40/2018


      6.1 La formazione iniziale svolta secondo la normativa previgente è ancora valida ai fini dell’iscrizione o reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI?

      Sì, la formazione professionale iniziale conseguita entro il 23 febbraio 2019, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti ISVAP n. 34/2010 e IVASS n. 6/2014, può essere considerata ancora valida, ma solo a determinate condizioni temporali.

      Ai fini della prima iscrizione nella Sezione C o E del RUI:

      La formazione è valida se:

      • La domanda di iscrizione è presentata;
      • L’attività è effettivamente iniziata entro 12 mesi dalla data in cui è stata conseguita la formazione.

      Ai fini della reiscrizione o ripresa dell’attività:

      La formazione è valida se:

      • La domanda di reiscrizione è presentata;
      • L’attività è ripresa entro 5 anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.

      7. Modalità di accertamento delle competenze acquisite – test di verifica


      7.1 Il test di verifica è obbligatorio anche nei corsi online?

      Sì, l’art. 90 del Regolamento IVASS n. 40/2018 ha portata generale e si applica a tutti i corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale IVASS, indipendentemente dalla modalità di erogazione.

      Pertanto, il test di verifica finale delle conoscenze acquisite è obbligatorio sia per:

      • i corsi svolti in aula;
      • i corsi svolti con modalità equivalenti, come l’e-learning o la formazione a distanza.

      7.2 Quando il test di verifica deve essere svolto obbligatoriamente in aula?

      L’obbligo di effettuare il test finale in aula si applica esclusivamente alla formazione iniziale. Ciò vale indipendentemente dalla modalità con cui è stato seguito il corso (in aula o online). Il test deve comunque avvenire in presenza, per garantire la corretta verifica dell’effettiva acquisizione delle competenze richieste per l’iscrizione nel RUI.

      Leggi la guida Formazione IVASS 60 ore: le cose che dovresti sapere sul test finale in aula

      7.3 Il test di verifica deve essere svolto subito dopo la conclusione del corso?

      No, l’art. 90 del Regolamento IVASS n. 40/2018 non richiede che il test di verifica sia contestuale alla fine del corso. Ciò significa che l’ente erogatore può stabilire liberamente, entro un termine ragionevole, la data del test per valutare le competenze acquisite, anche in un momento successivo alla conclusione del percorso formativo.

      7.4 Chi è responsabile dello svolgimento del test di verifica?

      Secondo l’art. 90, comma 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018, il test di verifica deve essere svolto a cura del soggetto che ha erogato il corso. Questo per garantire coerenza tra i contenuti formativi e le competenze effettivamente valutate.

      Chi può curare il test:

      • L’impresa o l’Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, se ha impartito direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete distributiva;
      • L’ente formatore esterno, se incaricato:
        • da un’Intermediario o da un’impresa iscritto/a nelle sezioni A, B o D per la formazione dei propri collaboratori;
        • da un intermediario delle sezioni A o B per il proprio Aggiornamento Professionale.

      7.5 Quali strumenti possono essere utilizzati per il test in aula?

      Il soggetto incaricato di gestire il test di verifica (impresa, intermediario o ente formatore) può scegliere liberamente le modalità di somministrazione, anche utilizzando strumenti informatici.

      È quindi ammesso l’uso di supporti digitali, come computer o tablet, per svolgere il test in aula.

      Tuttavia, l’art. 90, comma 5, del Regolamento IVASS n. 40/2018 impone un vincolo preciso: durante l’esecuzione del test non è consentito l’uso di strumenti – materiali o informatici – che possano fornire un supporto improprio allo svolgimento della prova.

      In particolare, non è ammesso l’accesso a internet o a reti intranet, né a documenti o banche dati digitali durante il test, anche se svolto su supporto informatico.

      7.6 Chi è responsabile dell’identificazione dei partecipanti al corso e al test?

      L’identificazione dei partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento, nonché al test di verifica finale, è di competenza del soggetto che eroga il corso e il relativo test.

      7.7. Come deve essere accertata l’identità dei partecipanti al test di verifica?

      Il Regolamento IVASS n. 40/2018, all’articolo 90, comma 3, non stabilisce modalità specifiche per l’accertamento dell’identità dei partecipanti al test di verifica.

      La responsabilità di definire prassi operative adeguate è rimessa al soggetto che organizza e somministra il test, il quale deve garantire che l’identificazione avvenga in modo conforme alla normativa e proporzionato alla modalità di erogazione del corso (in presenza o a distanza).

      Resta ferma la possibilità per IVASS di effettuare verifiche sull’adeguatezza delle procedure adottate, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla disciplina regolamentare.

      7.8. Chi è responsabile dell’attestazione del superamento del corso?

      L’attestato di superamento del corso di formazione o aggiornamento deve essere sottoscritto dal responsabile della struttura che ha erogato il corso, ha somministrato il test di verifica e ne ha valutato l’esito.

      In particolare:

      • Se l’impresa o l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI ha impartito direttamente la formazione o l’aggiornamento, sarà un proprio responsabile a redigere e firmare l’attestato.
      • Se l’attività è stata affidata a un ente esterno, incaricato ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, l’attestato sarà invece rilasciato e sottoscritto dal responsabile della struttura esterna che ha curato l’erogazione del corso e la verifica finale.

      7.9. È obbligatorio ripetere il corso in caso di mancato superamento del test finale?

      No, la ripetizione del corso non è obbligatoria.

      Il Regolamento IVASS n. 40/2018 non impone la frequenza di un nuovo corso in caso di mancato superamento del test finale di verifica. Tuttavia, il partecipante dovrà comunque superare il test in tempo utile per poter svolgere regolarmente l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.

      La decisione di ripetere o meno il corso è quindi lasciata alla valutazione individuale, ma l’idoneità formativa è riconosciuta solo al superamento della prova di verifica.

      7.10. L’obbligo di trasmissione della documentazione ai committenti vale solo per i corsi in aula? E cosa accade se il materiale è già disponibile in piattaforma per i partecipanti?

      No, l’obbligo vale per tutte le modalità formative, sia in aula che a distanza.

      Secondo quanto stabilito dall’art. 90, comma 8, del Regolamento IVASS n. 40/2018, gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento devono trasmettere alle imprese o agli intermediari che hanno conferito l’incarico tutta la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, indipendentemente dalla modalità di erogazione.

      Anche se il corso e il test si svolgono online, è obbligatoria la consegna del verbale delle procedure di esame, così come della restante documentazione, che può essere trasmessa anche in formato digitale.

      La semplice pubblicazione dei materiali in piattaforma, consultabile dal partecipante, non è sufficiente: l’ente formatore deve comunque fornire tale documentazione al committente (impresa o intermediario) che ha organizzato il corso.

      7.11. Come devono essere gestiti i dati e le informazioni relativi ai corsi e ai test di verifica?

      Tutti i dati relativi allo svolgimento dei corsi e dei test di verifica devono essere trattati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali (GDPR).

      In particolare, l’ente formatore è tenuto a limitare l’accesso e la trasmissione dei dati contenuti, ad esempio, nel verbale delle procedure di esame, esclusivamente ai soggetti che hanno conferito l’incarico, e solo in relazione ai partecipanti di loro competenza – tipicamente la rete distributiva dell’impresa preponente o i collaboratori dell’intermediario.

      È quindi vietata la trasmissione generalizzata di elenchi o informazioni non pertinenti ai singoli committenti.

      Spetta all’ente formatore individuare, in autonomia e responsabilità, le modalità operative più idonee a garantire il rispetto di tali prescrizioni, assicurando in ogni caso la riservatezza, l’integrità e la tracciabilità delle informazioni.

      7.12. È possibile suddividere l’erogazione della formazione o dell’aggiornamento tra l’impresa/intermediario e più enti formatori? Chi cura il test finale in tal caso?

      Sì, l’impresa o l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI può scegliere di strutturare il percorso formativo erogandolo in parte direttamente e in parte tramite uno o più enti formatori, ciascuno incaricato della realizzazione di specifici moduli formativi.

      In questo caso, il test di verifica delle competenze acquisite deve essere curato dal soggetto che ha erogato il singolo modulo: impresa, intermediario o ente formatore incaricato.

      In alternativa, è possibile predisporre un unico test finale integrato, a condizione che:

      • Sia organizzato in modo coordinato da tutti i soggetti coinvolti nella formazione;
      • Le responsabilità siano chiaramente ripartite per ciascun modulo erogato;
      • Siano rispettati i requisiti e gli obblighi previsti dall’art. 90 del Regolamento IVASS n. 40/2018, inclusa la tracciabilità e la validità della verifica finale.

      7.13. Quando deve essere redatto il verbale delle procedure di esame se il test viene svolto online?

      Nel caso in cui il test di verifica delle competenze venga somministrato online in modalità asincrona, il Regolamento IVASS n. 40/2018 – art. 90, comma 7, lettera c) – consente una verbalizzazione periodica delle procedure d’esame, al fine di semplificare l’attività degli enti formatori.

      È considerato conforme alla normativa redigere il verbale con cadenza periodica (es. trimestrale), utilizzando i tracciati del LMS (Learning Management System), che devono riportare:

      • Accessi alla piattaforma;
      • Tracciamento dei corsi fruiti;
      • Risultati dei test svolti.

      In ogni caso, il verbale e tutta la documentazione comprovante il corretto svolgimento dei corsi e dei test devono essere predisposti entro la scadenza prevista per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento.

      Diversamente, se il test viene svolto in aula, la redazione del verbale delle procedure di esame deve avvenire contestualmente, ovvero al termine della sessione d’esame.


      8. Soggetti formatori


      8.1. Quali associazioni di categoria possono essere considerate soggetti formatori?

      Ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 40/2018, rientrano tra i soggetti abilitati a svolgere attività formativa le associazioni di categoria che:

      • Siano costituite da almeno due anni;
      • Rappresentino un numero significativo di iscritti;
      • Dispongano di una struttura organizzativa adeguata e di procedure operative idonee a garantire la qualità e la conformità dei percorsi formativi.

      Nota importante: le associazioni di categoria degli intermediari a titolo accessorio non rientrano tra i soggetti abilitati a svolgere formazione ai sensi di questa disposizione.

      8.2. È previsto un sistema di accreditamento per le società che offrono corsi di formazione professionale?

      No, il Regolamento IVASS n. 40/2018 non prevede alcun sistema di accreditamento per le strutture o i soggetti che intendono erogare corsi di formazione e aggiornamento professionale.

      In particolare:

      • L’organizzazione della formazione è rimessa alla responsabilità delle imprese e degli intermediari assicurativi, come previsto dal Codice delle assicurazioni private;
      • L’IVASS non accredita né certifica in alcun modo enti formatori o corsi specifici;
      • Non esistono elenchi ufficiali di soggetti autorizzati a livello nazionale dall’IVASS.

      Attenzione: qualsiasi dichiarazione che faccia riferimento a un presunto accreditamento o certificazione da parte dell’IVASS è indebita e fuorviante. Tali casi dovrebbero essere segnalati all’Istituto.

      8.3. Quali sono i criteri per attestare l’esperienza e la capacità didattica dei docenti, secondo l’art. 96, comma 3, lett. b) e c)?

      Per rientrare tra i soggetti idonei a svolgere attività di docenza nei corsi di formazione e aggiornamento IVASS, è necessario dimostrare due requisiti fondamentali:

      1. Comprovata esperienza professionale
      Si intende un’esperienza effettiva di almeno cinque anni, anche non continuativi, nello svolgimento di attività coerenti con le materie oggetto del corso.

      Tale esperienza può riguardare, ad esempio, l’attività in ambito assicurativo, giuridico, economico o formativo, purché direttamente pertinente ai contenuti del percorso formativo.

      2. Adeguata capacità didattica
      Deve essere dimostrata tramite esperienze documentabili di docenza, svolte nelle medesime materie oggetto del corso.

      Non è sufficiente l’esperienza tecnica: è necessario che il docente abbia già ricoperto incarichi di formazione, con risultati valutabili o tracciabili.

      Come attestare i requisiti?
      Entrambi i requisiti devono emergere chiaramente da un curriculum vitae dettagliato, nel quale siano indicati:

      • Le attività professionali svolte, con date e ruoli specifici;
      • Gli incarichi di docenza già ricoperti (con indicazione di committenti, destinatari e contenuti);
      • Eventuali pubblicazioni, partecipazioni a convegni o contributi formativi.

      Nota: Spetta all’impresa o all’intermediario che organizza il corso verificare la sussistenza dei requisiti e conservare la documentazione a supporto, in caso di controllo da parte dell’IVASS.

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