Le valute virtuali rappresentano un potenziale terreno fertile per condotte illecite nel settore assicurativo. L’anonimato e la decentralizzazione che le caratterizzano le rendono particolarmente vulnerabili a usi illeciti — e la normativa italiana ha introdotto obblighi precisi per gli intermediari assicurativi che operano nel ramo vita.
Cosa sono le valute virtuali (criptovalute)?
Le valute virtuali, note anche come criptovalute, sono strumenti digitali nati grazie all’evoluzione delle tecnologie informatiche e della rete internet.
La più nota è il Bitcoin, comparso nel 2008.
Il termine criptovaluta deriva dall’unione di “cripto”, ovvero nascosta, e “valuta”, ovvero moneta. Si tratta infatti di un mezzo di scambio accessibile solo tramite chiavi informatiche private, non regolato da banche centrali né da autorità pubbliche.
Le valute virtuali non hanno corso legale, non sono assimilabili alla moneta elettronica, e vengono utilizzate su base volontaria, ovvero solo se il venditore accetta questa modalità di pagamento. Possono essere trasferite, conservate e negoziate esclusivamente in forma elettronica.
Nel settore assicurativo, le criptovalute rappresentano un rischio reale. L’anonimato e la decentralizzazione che le caratterizzano le rendono vulnerabili a usi illeciti come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La normativa Antiriciclaggio per gli Intermediari Assicurativi: in sintesi
La normativa si fonda su tre istituti fondamentali:
- Adeguata verifica della clientela – Verifica dell’identità del cliente e comprensione dello scopo della prestazione richiesta;
- Registrazione e conservazione dei dati – Tutte le informazioni devono essere conservate in modo sicuro e accessibile per eventuali controlli;
- Segnalazione delle operazioni sospette all’UIF – Le operazioni che destano sospetti devono essere comunicate all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Chi è obbligato a rispettare la normativa antiriciclaggio?
Sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio:
- Imprese di assicurazione ramo vita;
- Intermediari Assicurativi iscritti nel RUI che operano nel ramo vita;
- Intermediari Assicurativi inseriti nell’elenco annesso nel RUI nel ramo vita.
In proporzione alla propria struttura e capacità economica, gli Intermediari Assicurativi devono adottare misure concrete per gestire il rischio di riciclaggio:
- Applicare regole di comportamento chiare e farle valere anche negli accordi con il proprio personale;
- Garantire che tutti i collaboratori coinvolti nella distribuzione nel ramo vita siano formati in materia di Antiriciclaggio.
Fornire strumenti operativi e procedure interne per:
- La verifica dell’identità del cliente;
- La conservazione sicura dei documenti e delle informazioni raccolte.
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L’Antiriciclaggio è una delle tematiche obbligatorie come stabilito dal Regolamento IVASS n. 44/2019, sia per gli Intermediari Assicurativi sia per tutto il personale coinvolto nell’attività distributiva.
L’obiettivo principale è prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, attraverso l’adozione di adeguate misure organizzative, procedure operative e controlli interni efficaci.
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- La natura e il funzionamento delle valute virtuali e criptovalute;
- Le principali regolamentazioni nazionali e internazionali in materia di antiriciclaggio;
- I rischi legati all’utilizzo delle criptovalute nel settore assicurativo;
- Il punto di vista del consumatore e l’impatto sull’attività degli Intermediari Assicurativi.
Codice corso 177.
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