Domande frequenti su Formazione e Aggiornamento

Le domande più frequenti sulla Formazione e Aggiornamento Professionale IVASS, tratte dal sito ufficiale IVASS, sezione FAQ.

Domande frequenti su Formazione e Aggiornamento

Indice domande:


1.Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento


1.1 Quali soggetti impartiscono la formazione e l’aggiornamento?

Il Regolamento IVASS n. 40/2018 individua, quali soggetti che impartiscono direttamente, o che organizzano, i corsi di formazione:

  • le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI (per i relativi collaboratori iscritti nella sezione E, per gli addetti all’interno dei locali in cui gli intermediari operano e per gli addetti dei call center dell’intermediario);
  • le imprese preponenti (per i produttori diretti e per gli addetti dei call center d’impresa.

1.2 Con quali modalità le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI provvedono alla formazione e all’aggiornamento delle loro reti? In particolare, che cosa si intende con l’espressione “Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI impartiscono direttamente (…) i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti nel presente regolamento”?

Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D possono scegliere di impartire direttamente la formazione/aggiornamento ovvero di organizzarla avvalendosi dei soggetti di cui del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Si precisa che con l’espressione “impartiscono direttamente” il Regolamento IVASS ha inteso fare riferimento al fatto che le imprese e gli intermediari compiono tutte le attività necessarie alla progettazione e alla realizzazione dei corsi, in alternativa all’esternalizzazione dell’attività a soggetti formatori.

Data l’ampiezza delle tematiche oggetto dei corsi, le imprese e gli intermediari che impartiscono direttamente la formazione possono comunque avvalersi, in tutto o in parte:

  • di docenti interni o esterni, purché in entrambi i casi questi siano in possesso dei requisiti fissati;
  • di materiale didattico predisposto da soggetti terzi, enti formatori o docenti, inclusi i relativi test, sulla base tuttavia di contenuti previamente definiti dall’intermediario stesso. Anche in tali casi, la formazione o l’aggiornamento si intendono erogate dalle imprese o dagli intermediari, che ne assumono la responsabilità con i conseguenti adempimenti connessi, quale anche lo svolgimento della verifica finale.

Si precisa, in ogni caso, che ai sensi del regolamento, l’attestato deve riportare l’indicazione dell’impresa o dell’intermediario, quale responsabile della struttura che ha effettuato la formazione/aggiornamento, nonché i nominativi dei docenti e degli altri soggetti che hanno contribuito a curare la predisposizione del materiale didattico e del test.

1.3 In cosa consiste la formazione e l’aggiornamento professionale? La partecipazione a convegni può considerarsi rilevante ai fini dell’adempimento degli obblighi di formazione e aggiornamento?

La formazione iniziale e l’aggiornamento consistono nella partecipazione a corsi in aula o con le modalità equivalenti tenuti o organizzati dalle imprese o dagli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del RUI secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento IVASS n. 40/2018, che si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite. Pertanto, la semplice partecipazione a congressi, convegni, seminari o workshop non rileva in via generale ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti dalla disciplina regolamentare.

1.4 Quali requisiti deve possedere l’intermediario iscritto nella sezione A o B del RUI che intenda impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori?

L’intermediario che intende impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori – in qualità di docente – deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, non essendo in tal caso sufficiente la mera iscrizione sezione A o B del RUI. Resta in ogni caso ferma la possibilità di impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori avvalendosi in tutto o in parte di docenti.

1.5 Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare l’aggiornamento ad un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI? Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare la formazione o l’aggiornamento alla rete di collaboratori di un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI?

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del RUI possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento esclusivamente ai loro addetti e collaboratori (rete distributiva verticale che fa loro capo). Al di fuori di tale ipotesi, essi non possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento ad altri intermediari. Possono tuttavia svolgere l’attività di docenza, se in possesso dei requisiti di professionalità, all’interno di corsi organizzati dai soggetti abilitati.

Anche nel caso di collaborazione “orizzontale” tra intermediari di primo livello (iscritti nella sezione A, B, D del RUI o nell’Elenco annesso al RUI), ciascun intermediario curerà esclusivamente gli obblighi di formazione/aggiornamento della propria rete di collaboratori, essendo preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione “orizzontale”.

Ad ogni modo, nel caso in cui il medesimo addetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.

1.6 Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare l’aggiornamento ad un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI? Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare la formazione o l’aggiornamento alla rete di collaboratori di un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI?

Secondo quanto disposto dall’art. 87, commi 1 e 2, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del RUI possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento esclusivamente ai loro addetti e collaboratori (rete distributiva verticale che fa loro capo).

Al di fuori di tale ipotesi, essi non possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento ad altri intermediari. Possono tuttavia svolgere l’attività di docenza, se in possesso dei requisiti di professionalità dettati dall’art. 96 comma 3, all’interno di corsi organizzati dai soggetti abilitati.

Anche nel caso di collaborazione “orizzontale” tra intermediari di primo livello (iscritti nella sezione A, B, D del RUI o nell’Elenco annesso al RUI) ai sensi dell’art. 22, comma 10 del DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ciascun intermediario curerà esclusivamente gli obblighi di formazione/aggiornamento della propria rete di collaboratori, essendo preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione “orizzontale”.

Ad ogni modo, nel caso in cui il medesimo addetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.


2.Aggiornamento Professionale


2.1 Quali sono i soggetti tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale in caso di immissione in commercio di nuovi prodotti?

L’obbligo di aggiornamento professionale in caso di immissione in commercio di nuovi prodotti è riferito alla “rete distributiva diretta” ossia agli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi gli addetti all’attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e gli addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI.

Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI (broker) non sono tenuti a questo specifico obbligo, ma sono comunque tenuti a curare l’aggiornamento anche sotto il profilo della conoscenza delle nuove tipologie contrattuali che si diffondono nel mercato, al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.


3. Requisiti di professionalità degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario di riferimento da iscrivere in sez. E del RUI


3.1 Ai fini dell’iscrizione nella sez. E del RUI, i dipendenti già operanti quali addetti all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI non hanno l’obbligo della formazione iniziale in quanto già effettuata prima di iniziare l’attività stessa.


4.Iscrizione nella sez. E del RUI di un soggetto in possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nella sezione A o B del RUI


4.1  Ai fini dell’iscrizione alla sez. E del RUI, quale collaboratore di un intermediario, non è necessaria la preventiva formazione iniziale del Regolamento IVASS n. 40/2018 per chi è già in possesso del requisito di professionalità necessario per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI, ossia:

  • chi è stato iscritto nella sezione A o B del RUI;
  • chi ha superato la prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.

Nei casi sopra indicati, il soggetto risulta in possesso delle necessarie cognizioni e capacità professionali per l’iscrizione nella sezione E. Si conferma l’opportunità, ai fini dell’iscrizione, di conseguire una formazione sui prodotti assicurativi che si andranno a distribuire.


5.Reiscrizione del collaboratore alla sez. E del RUI – turn over per avvicendamento di incarichi


5.1 Quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti per la reiscrizione del collaboratore? Nel caso di reiscrizione è possibile tenere conto dell’aggiornamento svolto prima della cancellazione? Nel caso di reiscrizione da quando decorre il biennio di aggiornamento?

I collaboratori iscritti nelle sezioni C o E del RUI possono essere reiscritti a condizione che, tra l’altro:

  • nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore;
  • nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore.

5.2 Quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti in caso di turn over dei collaboratori per avvicendamento di incarichi?

Nel caso in cui il collaboratore iscritto nella sezione E del RUI cessi il rapporto di collaborazione in essere ed assuma un nuovo rapporto di collaborazione con un altro intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI, occorre distinguere:

  1. se l’avvicendamento degli incarichi dà luogo alla cancellazione e alla successiva reiscrizione del collaboratore nella sezione E del RUI, quest’ultimo dovrà effettuare l’aggiornamento di almeno 15 ore, potendo tuttavia computarsi il monte ore già usufruito prima della cancellazione (analogamente ai casi di sospensione). Il biennio di aggiornamento può riprendere a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo anche in caso di reiscrizione, analogamente al caso di prima iscrizione;
  2. se l’avvicendamento degli incarichi non dà luogo alla cancellazione e alla successiva reiscrizione del collaboratore nella sezione E del RUI, il biennio di aggiornamento prosegue regolarmento.

6. I soggetti che hanno conseguito la Formazione prima del Regolamento 40/2018


6.1 Ai fini dell’iscrizione o reiscrizione nella sezione C o E del RUI, il soggetto che ha conseguito la formazione iniziale secondo le regole dettate dalla disciplina previgente deve ripeterla?
La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34/2010 e dal Regolamento IVASS n. 6/2014 è valida:

  • ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;
  • ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.

7. Modalità di accertamento delle competenze acquisite – test di verifica


7.1 Le disposizioni relative al test di verifica si applicano solo ai corsi in aula o anche ai corsi svolti con modalità equivalenti?

Il Regolamento IVASS n. 40/2018 ha portata generale. Le prescrizioni in esso contenute si applicano indipendentemente dalle modalità di erogazione del corso (in aula o con modalità equivalenti).

7.2 In quali casi il test di verifica deve essere effettuato obbligatoriamente in aula?

L’obbligo di effettuare il test in aula si riferisce ai corsi di formazione iniziale, indipendentemente dalle modalità con cui detta formazione è stata erogata. Diversamente, l’accertamento delle competenze acquisite a conclusione dei corsi di aggiornamento può essere effettuato anche a distanza.

7.3 Il test di verifica deve essere contestuale alla conclusione del corso?

Il Regolamento IVASS n. 6/2014 non impone alcuna contestualità tra la conclusione dei corsi e lo svolgimento del test di verifica delle competenze acquisite. Pertanto, entro termini ragionevoli, l’ente erogatore del corso può fissare liberamente la data di svolgimento del test.

7.4 Chi cura lo svolgimento del test di verifica?

Per garantire la coerenza dei test con i contenuti dei corsi, il Regolamento IVASS n. 40/2018 stabilisce che il test di verifica è svolto a cura del soggetto che effettua i corsi, ossia:

  • imprese e intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, se impartiscono direttamente la formazione alla rete di cui si avvalgono;
  • ente formatore che abbia ricevuto l’incarico da un’impresa o da un intermediario principale iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, per le relative reti di collaboratori, o da un intermediario iscritto nelle sezioni A e B per il proprio aggiornamento.

7.5 Quali supporti possono essere utilizzati per eseguire il test in aula? È consentito l’uso di supporti informatici per l’erogazione dei test?

Il soggetto che cura lo svolgimento dei test di verifica può determinarne liberamente le modalità di somministrazione, anche avvalendosi di strumenti informatici. Resta fermo il rispetto del Regolamento IVASS n. 40/2018, che vieta l’utilizzo di supporti materiali e informatici, come potrebbe essere, nell’uso di computer, il collegamento alla rete web o intranet.

7.6 Chi deve identificare i partecipanti al corso e al test?

L’identificazione dei partecipanti ai corsi e ai test è posta a cura del soggetto che eroga la formazione/aggiornamento e il test.

7.7 Come va accertata l’identità dei partecipanti al test di verifica?

Il Regolamento IVASS n. 40/2018 non disciplina le modalità di accertamento dell’identità dei partecipanti al test di verifica rimettendo alla responsabilità del soggetto che cura lo svolgimento del test la determinazione delle prassi operative da seguire per garantire il rispetto della disciplina regolamentare, in relazione alle diverse modalità utilizzate, ferma la possibilità per l’Istituto di svolgere verifiche sull’adeguatezza degli strumenti adottati.

7.8 Chi attesta il superamento del corso di formazione/aggiornamento?

L’attestato di superamento del corso da rilasciarsi al partecipante viene sottoscritto dal responsabile della struttura che, avendo effettuato la formazione o l’aggiornamento, ha somministrato il test e ne ha verificato l’esito.

Pertanto, l’impresa o l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, che impartiscono direttamente la formazione o l’aggiornamento, dovranno curare anche lo svolgimento del test e attestare il superamento del corso tramite un proprio responsabile. Diversamente, nel caso in cui per l’erogazione del corso l’impresa o l’intermediario si siano avvalsi di un ente esterno, sarà il responsabile di quest’ultimo a fornire l’attestato.

7.9 Chi non ha superato il test finale di verifica deve ripetere il corso?

La ripetizione del corso è rimessa alla libera scelta degli interessati, ferma la necessità che il test venga infine superato in tempo utile per il regolare svolgimento dell’attività.

7.10 L’obbligo per gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento di consegnare alle imprese o agli intermediari, dai quali hanno ricevuto l’incarico, la documentazione atta a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, si riferisce ai soli corsi in aula o anche ai corsi a distanza? Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui tutta la relativa documentazione sia stata messa a disposizione del singolo partecipate tramite la piattaforma informatica?

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento devono consegnare alle imprese o agli intermediari, dai quali hanno ricevuto l’incarico, tutta la documentazione atta a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, indipendentemente dalle modalità di svolgimento (in aula o a distanza). Pertanto, anche nel caso in cui il test di verifica sia svolto on-line, deve essere trasmesso ai committenti il verbale delle procedure di esame.

Come espressamente precisato, l’obbligo di consegna può essere assolto anche in formato digitale. La pubblicazione sulla piattaforma informatica accessibile al singolo candidato della documentazione inerente lo svolgimento dei corsi non esonera l’ente formatore dall’obbligo di trasmissione della stessa documentazione al committente che ha organizzato il corso e incaricato l’ente formatore.

7.11 Quali cautele devono essere osservate nella gestione dei dati e delle informazioni relative ai corsi e ai test di verifica?

Tutte le informazioni relative allo svolgimento dei corsi e dei test devono essere gestite nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Pertanto l’ente, per quanto attiene al verbale delle procedure di esame, dovrà avere cura di mettere a disposizione dei soggetti dai quali ha ricevuto l’incarico di effettuare la formazione/aggiornamento esclusivamente le informazioni relative ai candidati di pertinenza di ciascuno (tipicamente, la rete distributiva dell’impresa preponente o i collaboratori dell’intermediario).

Resta rimessa alla valutazione e all’autonomia del singolo ente l’individuazione delle modalità concrete più idonee.

7.12 L’impresa o l’intermediario possono scegliere di erogare la formazione o l’aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi? Qualora l’impresa o l’intermediario scelgano di organizzare la formazione o l’aggiornamento avvalendosi di diversi enti formatori, chi cura lo svolgimento dei test di verifica?

L’impresa o l’intermediario possono scegliere di erogare la formazione o l’aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi.

Al test di verifica delle competenze acquisite deve provvedere, al termine del singolo modulo formativo, il soggetto (impresa/intermediario/ente formatore) che ha effettuato quel modulo di formazione/aggiornamento.

E’ possibile tuttavia prevedere un unico test finale, purché svolto in concertazione da tutti i soggetti erogatori della formazione, con responsabilità ripartite in relazione al proprio modulo formativo, in conformità agli oneri previsti dall’art. 8 del regolamento.

7.13 Nel caso in cui il test di verifica delle competenze acquisite sia somministrato on line, quando deve essere redatto il verbale delle procedure di esame? 

Nel caso in cui il test di verifica delle competenze acquisite all’esito del corso di aggiornamento sia erogato on line, in modalità asincrona, si precisa che, al fine di semplificare le attività degli enti formatori, l’adempimento di cui al comma 7, terzo alinea, dell’art. 8 (verbale delle procedure di esame) si intende rispettato anche attraverso una verbalizzazione periodica (ad esempio con cadenza trimestrale), utilizzando i tracciati della piattaforma Learning Management System che monitorano il controllo degli accessi ai corsi e i risultati dei test.

In ogni caso, il verbale delle procedure d’esame e tutta la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test devono essere approntati entro il termine fissato per l’adempimento dell’obbligo. Se il test di verifica è svolto in aula, il verbale delle procedure di esame deve essere redatto a conclusione della procedura d’esame.


8. Soggetti formatori


8.1 Quali associazioni di categoria rientrano tra i soggetti formatori?

Per “associazioni di categoria” del Regolamento IVASS n. 40/2018 si intendono tutte le entità che presentino i previsti requisiti di rappresentatività, relativi a un numero di iscritti significativo e alla costituzione da almeno 2 anni. Si intende che ai fini dello svolgimento dell’attività formativa l’associazione deve disporre di adeguata organizzazione e procedure operative.

8.2 È previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire i corsi di formazione professionale?

Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l’organizzazione della formazione, l’Istituto non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati con il regolamento.

L’IVASS non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi. Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni dell’IVASS deve ritenersi indebita ed è opportuno che venga segnalata.

8.3 In relazione ai requisiti dei docenti, cosa si intende con l’espressione “comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività”? Come devono essere attestate l’esperienza professionale e l’adeguata capacità didattica? 

L’esperienza professionale e l’adeguata capacità didattica possono essere attestate attraverso la presentazione di un curriculum vitae dettagliato, da cui si evincano rispettivamente l’effettiva esperienza professionale nelle materie oggetto del corso e una congrua esperienza in qualità di docente nelle suddette materie. L’esperienza professionale richiesta dalla norma deve essere maturata in cinque anni, anche non consecutivi, di esercizio dell’attività.

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