Il conflitto di interesse per i Distributori Assicurativi

Il conflitto di interesse è una questione di grande rilevanza nell’attività distribuzione assicurativa, perché può influenzare la capacità di fornire un servizio obiettivo e imparziale ai propri clienti.

Quando si verifica il conflitto di interesse?

Un conflitto di interesse si verifica quando gli interessi personali o finanziari di un distributore entrano in contrasto con l’obbligo di agire nell’interesse migliore del cliente.

L’articolo 55 del Regolamento IVASS n.40/2018 vieta a qualunque distributore la contemporanea qualifica di beneficiario e di vincolatario delle prestazioni assicurative, secondo quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7.

Secondo il Codice, infatti, i distributori devono operare con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.

I distributori assicurativi sono tenuti a comportarsi in modo etico e ad agire nell’interesse del cliente. Ciò significa che devono evitare situazioni in cui potrebbe sorgere un conflitto di interesse o, se sorge, devono gestirlo adeguatamente.

L’articolo 55 sottolinea che i Distributori, in base alle loro attività e al tipo di contratti offerti, devono:

  1. Proporre contratti e suggerire modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili considerando il momento, la dimensione e la natura dei contratti e delle operazioni stesse;
  2. Operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
  3. Astenersi dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
  4. Evitare qualsiasi comportamento che possa favorire alcuni clienti a danno di altri;

Evitare di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

Leggi anche su questo argomento:

Informativa precontrattuale e allegati: il Regolamento IVASS 40/2018

Le novità del RUI, introdotte dal Regolamento IVASS 40/2018

Regolamento IVASS n° 40 del 02 Agosto 2018

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