In questo articolo tutte le informazioni sull’Intermediario assicurativo iscritto in sezione F, definito dalla normativa a titolo accessorio.
In questo articolo troverai:
- Come iscriversi;
- i requisiti di iscrizione;
- obbligo di Aggiornamento IVASS;
- Pec e Firma digitale;
- Comunicazioni all’IVASS;
- passaggio di sezione, reiscrizione e cancellazione;
- estensione dell’attività in altri Stati membri dello Spazio SEE.
Chi è l’Intermediario iscritto nella sezione F
È quella figura che svolge in via principale attività diversa dalla distribuzione di prodotti assicurativi, e che distribuisce soltanto alcuni prodotti assicurativi, complementari al prodotto e/o servizio che offre, di natura non assicurativa.
Per fare un esempio:
- le agenzie viaggi che oltre al pacchetto viaggi propongono una polizza viaggi per le coperture dei rischi legati all’evento di un viaggio;
- le società di autonoleggio che oltre al veicolo a noleggio propongono una copertura assicurativa del veicolo sui danni.
- la grande distribuzione che oltre al televisore vende la polizza a copertura indennitaria.
Iscrizione sezione F del RUI
Per diventare un Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione F del RUI è necessario:
- avere il mandato alla distribuzione da parte di una compagnia di assicurazione (se l’intermediario a titolo accessorio non ha un incarico da parte di una impresa preponente può distribuire prodotti assicurativo solo se iscritto in sezione E del RUI come collaboratore di un intermediario principale).
- effettuare la Formazione Professionale IVASS 60 ore.
La Formazione Professionale si realizza con la partecipazione ad un corso di 60 ore, svolto in aula o con le modalità equivalenti, quali video-conferenze, webinar o e-learning, riconosciuti dall’IVASS. La formazione va fatta nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.
Al superamento del test, il partecipante potrà ricevere l’Attestato di Formazione IVASS necessario per l’iscrizione al RUI nella sezione F.
Per procedere all’iscrizione è necessario utilizzare il nuovo portale RUI,
Requisiti di iscrizione
Per le persone fisiche:
- godimento dei diritti civili;
- possesso dei requisiti di onorabilità;
- possesso dei requisiti di professionalità conseguiti mediante partecipazione con esito positivo ai corsi di formazione di cui all’art. 86 del regolamento;
- non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi;
- non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
- non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
Per le società:
- avere la sede legale in Italia;
- avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F del registro;
- non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
- non essere partecipate in misura superiore al 10% del loro capitale in modo da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4 – sexies del Codice;
- non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4 – sexies del Codice.
Attenzione: scopri come iscriverti nell nuovo portale RUI, leggi l’articolo
Aggiornamento Professionale IVASS
Secondo il Regolamento IVASS n.40/2018, tutti gli Intermediari Assicurativi sono obbligati a svolgere le 30 ore di Aggiornamento Professionale annuale.
L’aggiornamento è svolto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, e-learning), ed è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
I corsi di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un Attestato Formativo IVASS. (Leggi la guida – Attestato IVASS: cos’è e quali caratteristiche dovrebbero avere)
Obbligo di PEC e Firma Digitale
L’Intermediario sezione F deve possedere, obbligatoriamente, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che deve essere riportata negli atti, nella corrispondenza e, se esistente, nel proprio sito internet.
L’intermediario, inoltre, deve dotarsi, obbligatoriamente, di firma digitale.
Comunicazione all’IVASS
L’intermediario sezione F, sia persona fisica che società, deve effettuare le seguenti comunicazioni all’IVASS.
Entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento:
- la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione;
- la ripresa dell’attività.
Entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne ha notizia:
- le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine o le cessazioni alla carica di responsabile dell’attività di distribuzione di società iscritte nella sezione F, la comunicazione dovrà essere resa esclusivamente dalla società;
- l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività.
Le comunicazioni devono essere effettuate tramite l’utilizzo del nuovo portale RUI, qui trovi tutte le informazioni.
Passaggio di sezione, reiscrizione e cancellazione
L’Intermediario iscritto in sezione F può passare ad un’altra sezione, a condizione che vi siano i presupposti di iscrizione nella sezione di destinazione (per la sezione A e B del RUI è richiesto il superamento della prova di idoneità indetta dall’IVASS, comunemente chiamata Esame IVASS).
Il passaggio di sezione si richiede tramite l’utilizzo del nuovo portale RUI, qui trovi tutte le informazioni.
La guida – Come cancellarsi dal RUI? La guida per tutte le sezioni
La guida – Il processo di reiscrizione nel RUI- IVASS
Estensione dell’attività in altri Stati membri dello Spazio SEE: Intermediario sezione F RUI
L’intermediario che intende operare in altri Stati membri dello Spazio SEE in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi deve inviare la richiesta tramite l’utilizzo del nuovo portale RUI, qui trovi tutte le informazioni.
Leggi anche su questo argomento:
Attestato IVASS 60 ore di Formazione: entro quanto utilizzarlo?
Passaggio sezione A del RUI a sezione E: come fare?